Civile

Giustizia e AI: le disposizioni del Ddl 1146/24 approvato dal Senato il 20 marzo 2025

Tra le disposizioni più rilevanti la conferma del principio antropocentrico, la competenza esclusiva del tribunale per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema AI e il divieto di impiego dei sistemi riconducibili alla c.d. “giustizia predittiva”

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di Francesco Cristiano*

Il 20 marzo 2025 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n. 1146/24, di iniziativa governativa, contenente “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”.

L’iter del Ddl 1146 avanti al Senato è stato quantomai travagliato, stante in particolare l’esigenza di coordinamento del testo nostrano con il Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. “AI Act”), approvato il 13 giugno 2024, rispetto al quale la Commissione Europea – nel corso dell’istruttoria legislativa – aveva rilevato disallineamenti e contrasti, segnalati nell’ambito del parere C (2024) 7814 inviato all’Italia il 5 novembre 2024. Il testo licenziato dal Senato ha tenuto conto dei rilievi ricevuti, nell’ottica di evitare contraddizioni tra le disposizioni nazionali e quelle europee, dal che sarebbe potuta derivare in concreto la disapplicazione delle prime, ove ritenute antinomiche.

La necessità di coordinamento appare evidente sin dalle previsioni iniziali del disegno di legge, laddove si stabilisce che “le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024” (art. 1 comma 2 DDL 1146), nonché si dettano definizioni, anche di sistema e di modelli di intelligenza artificiale, formulate tramite la tecnica del rinvio alle corrispondenti norme del regolamento europeo (art. 2 DDL 1146).

Il disegno di legge persegue un approccio settoriale (capo II, artt. da 7 a 18), onde regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale a seconda degli ambiti di riferimento.

Specifiche regole, cui daremo qui attenzione, sono dedicate al settore giustizia, che il Reg. UE 2024/1689 considera uno di quelli ad “alto rischio” (cfr. art. 6 comma 2 del Regolamento e l’all. III par. 8 al medesimo Regolamento).

La materia è trattata, in particolare, all’art. 15 del disegno di legge, oggi costituito da quattro commi, che di seguito esamineremo sinteticamente, le cui norme sono state completamente riscritte, rispetto alla formulazione originaria, nel corso dell’iter parlamentare.

L’art. 15 comma 1 del Ddl dispone che: “Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti”.

Si tratta di una declinazione del c.d. principio antropocentrico, già posto a fondamento generale del regolamento europeo (cfr. art. 1 Reg. UE 2024/1689 ed i relativi considerando nn. 1, 6, 8, 27, 176): in virtù di tale principio è la tecnologia ad essere al servizio dell’essere umano e non viceversa, cosicchè le decisioni finali devono essere sempre assunte dall’essere umano (e non dalla tecnologia).

L’art. 15 comma 1 del Ddl vieta l’impiego dell’intelligenza artificiale nelle decisioni da assumere negli ambiti, elencati dal comma stessa, i quali rappresentano il cuore dell’attività giurisdizionale. La disposizione sembrerebbe, altresì, vietare l’impiego dei sistemi di AI riconducibili alla c.d. “giustizia predittiva, ovvero di sistemi che, sulla base di un modello statistico elaborato in maniera autonoma dal sistema stesso a seguito dell’analisi di una mole significativa di atti giuridici, sono in grado di formulare una previsione che può giungere fino al possibile esito di un giudizio. Rispetto all’originaria formulazione del testo, non è più presente il riferimento all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per le attività di ricerca giurisprudenziale e dottrinale, per le quali, nel silenzio del testo, l’utilizzo di tali sistemi dovrebbe reputarsi consentito.

L’art. 15 comma 2 ammette, poi, l’uso dell’intelligenza artificiale in tre ambiti:

1) organizzazione dei sistemi relativi alla giustizia;

2) semplificazione del lavoro giudiziario;

3) attività amministrative accessorie.

In detti ambiti, il disegno di legge demanda al Ministero della Giustizia la disciplina di utilizzo dell’AI. Si segnala, sul punto, che la formulazione precedente della proposta di legge demandava al Ministro della Giustizia la disciplina per l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, da parte degli uffici giudiziari, relativamente alla giustizia ordinaria, mentre per le altre giurisdizioni erano chiamati a provvedere gli organi di governo competenti sulla base dei rispettivi ordinamenti (ovvero il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e le Sezioni riunite della Corte dei conti).

Viene, inoltre, previsto, all’art. 15 comma 3 del Ddl, che – fino alla compiuta attuazione del Reg. UE 2024/1689 – la sperimentazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari siano subordinati all’approvazione del Ministero della Giustizia, il quale deve provvedere dopo avere sentito le autorità nazionali per l’intelligenza artificiale menzionate all’art. 20 del DDL (i.e.: l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale), cui sono demandate le attività di controllo e di vigilanza.

Il comma 4 dell’art. 15 del Ddl 1146 è volto, infine, alla promozione di attività didattiche sul tema dell’intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, attraverso la loro inclusione nelle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 12 comma 1 lettera a) del D.lgs. 26/2006.

A conclusione di questa rapida rassegna delle disposizioni in materia di giustizia, occorre menzionare – per la sua diretta attinenza alle tematiche di esercizio della giurisdizione – pure la previsione dell’art. 17 del Ddl 1146, la quale si propone di modificare l’art. 9 del codice di procedura civile prevedendo la competenza esclusiva del tribunale “per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale”.

Il testo del progetto di legge è passato, ora, alla disamina della Camera dei Depurati, cui è stato inviato il 21 marzo 2025 (atto n. 2316/25). Sarà interessante seguire il relativo iter, tenuto conto che la materia da regolamentare – quella dell’intelligenza artificiale – è, al tempo stesso, complessa ed idonea a produrre impatti determinanti, verosimilmente anche sulle modalità di esercizio della giurisdizione.

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*Francesco Cristiano, Trifirò & Partners - Avvocati

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