Penale

Giustizia: con la conversione dei Dl Ristori si consolida la modalità in remoto delle udienze penali

L'arrivo in "Gazzetta" dell'accorpato Dl 137 del 2020 delinea due tendenze: in assenza dell'opposizione passa l'attività a distanza e spinta alla cartolarizzazione

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di Giorgio Spangher

Con la legge n. 176 del 2020, di conversione dei decreti legge  n. 137 e n. 149 (conosciuti rispettivamente come Dl Ristori e Dl Ristori bis), il processo penale al tempo del Covid-19 assume una precisa e si direbbe compiuta fisionomia. Sono due le aree di intervento:

1.     con gli articoli 23, 23-bis, 23-ter sono disciplinate le modalità di svolgimento dell’esercizio dell’attività giurisdizionale;

2.     con l’articolo 24 sono regolare le attività di deposito di atti, documenti e istanze.

         A parte vano considerati gli articoli 28, 29 e 30 relativamente alle modalità attinenti ai provvedimenti nei confronti dei soggetti sottoposti alla restrizione penitenziaria.

         Fatta salva la possibilità di successive proroghe l’attuale scadenza delle previsioni è fissata al 31 gennaio 2021.

 

Le nuove modalità di svolgimento dell’esercizio dell’attività giurisdizionale

         Con riferimento alla prima area di intervento le citate disposizioni regolamentano la partecipazione dei soggetti e delle parti nelle diverse fase e nei diversi gradi del procedimento dettando regole differenziate che tengono conto delle – a volte fortemente differenziate – attività che devono essere svolte, con significative differenze dei diritti che vi sono sottesi.

         Il comma 2 dell’articolo 23 prevede che nel caso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono utilizzare collegamenti da remoto per lo svolgimento di atti che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, fatta salva la possibilità che il difensore dell’indagato che deve partecipare all’atto si opponga.

         Con i successivi periodi del citato comma 2 sono regolate le modalità dello svolgimento delle attività in relazione alla partecipazione del difensore e del suo assistito.

         Possono essere svolte da remoto con il consenso delle parti anche le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, delle parti private, dei rispettivi difensori e degli ausiliari del giudice (articolo 23, comma 5, primo periodo). Con i periodi da 2 a 7 del comma 5 dell’articolo 23 sono regolare le modalità di partecipazione da remoto dei difensore e dei soggetti assistiti da liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere nonché dei soggetti arrestati o fermati custoditi in luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del Cpp.

         Nel contesto delle udienze da remoto, con il consenso delle parti, possono essere svolte anche quelle preliminari e dibattimentali. Sono invece, escluse, in ogni caso, le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché le ipotesi di cui agli articoli 392 del Cpp (incidente probatorio), 441 del Cpp (giudizio abbreviato), 523 del Cpp (discussione finale) (articolo 23, comma 5, ottavo periodo).

         Il giudice può partecipare all’udienza da remoto anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario (articolo 23, comma 7).

         Con due disposizioni generali si prevede che le udienze nelle quali è ammessa la partecipazione del pubblico possono essere svolte a porte chiuse (articolo 23, comma 3) e che la partecipazione a qualsiasi udienza di persone ristrette (detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate), è assicurata mediante videoconferenza e con collegamento da remoto con applicabilità dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146 bis delle disposizione di attuazione del Cpp (articolo 23, comma 4). Con l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 23 è previsto che in relazione alle possibili diverse condizioni del soggetto (libero o ristretto) le riferite previsioni operino per l’interrogatorio di garanzia ex articolo 294 del Cpp.

         Per quanto attiene al procedimento d’appello, l’articolo 23-bis, definisce le modalità di svolgimento del relativo giudizio, disponendo che escluse le ipotesi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudizio di secondo grado si svolga in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, fatto salvo che ci sia una richiesta di discussione orale formulata dalle parti private ovvero che l’imputato manifesti la volontà di comparire (comma 1).

         Con i commi 2 e 4 sono rispettivamente disciplinate le modalità relative alle attività delle parti della procedura che porta all’udienza camerale e quelle delle richieste di discussione orale; con i commi 5 e 6 è regolata l’operatività delle riferite previsioni alle scansioni temporali già fissate per le celebrazioni dei giudizi d’appello.

         Le riferite previsioni operano anche per il giudizio d’appello di cui all’articolo 310 del Cpp in tema di misure cautelari e ai giudizi di cui agli articoli 10 e 27 del Dlgs n. 159 del 2011 del procedimento di prevenzioni.

         Per quanto attiene al procedimento di cassazione, relativamente ai procedimenti di cui agli articoli 127 e 614 del Cpp, il Supremo collegio procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale non faccia richiesta di discussione orale (articolo 23, comma 8, primo periodo).

         In altri termini, fatta salva la richiesta, il procedimento è cartolarizzato (secondo le indicazioni di cui ai successivi periodi del citato comma 8).

         Per le deliberazioni collegiali in camera di consiglio si prevede la possibilità dello svolgimento da remoto e il luogo in cui i componenti si collegano è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti. La previsione non opera nel caso delle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio svolte senza il ricorso al collegamento da remoto (articolo 23, comma 9).

         Con l’articolo 23 ter sono dettate disposizioni in tema di sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare in relazione al periodo emergenziale causato dal Covid-19. In particolare, il comma 1 dell’articolo 23 ter prevede che durante il periodo in cui le udienze sono rinviate per assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso, citati a comparire a fini probatori, a causa dell’emergenza sanitaria, sono sospesi sia il decorso della prescrizione, sia quelle di cui alla durata delle misure cautelari. In relazione al tempo della sospensione, comunque il suo prolungamento non potrà superare i 60 giorni dalla cessazione della restrizione dei movimenti, ferma restando la possibilità della celebrazione dell’udienza entro i 60 giorni (articolo 23 ter, comma 2).

         Per quanto attiene al computo della sospensione sulla durata delle misure cautelari questa non inciderà sulla durata complessiva della custodia (articolo 23 ter, comma 3).

         Va ricordato che con riferimento alla prospettata incostituzionalità della sospensione del decorso della prescrizione è intervenuta la Corte costituzionale escludendo l’incostituzionalità della relativa disciplina (in attesa della motivazione).

         Al comma 9 ter dell’articolo 23 e al comma 4 dell’articolo 23 ter sono introdotte alcune previsioni relative al procedimento disciplinare davanti al Consiglio superiore della magistratura.

  Le attività di deposito di atti, documenti e istanze

 Come anticipato, la seconda area di intervento della legge n. 176 del 2020, di conversione dei decreti legge n. 137 e 149,  riguarda le attività di deposito di atti, documenti e istanze.

         In questo contesto, sono tre i profili interessati dall’articolo 24.

         Il primo riguarda la produzione delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze di cui all’articolo 415 bis del Cpp prodotte dalla difesa presso gli uffici della procura della repubblica presso i tribunali. Si prevede che il difensore possa depositare i riferiti atti nel portale del processo penale telematico, secondo le modalità previste dal provvedimento del Dgsia del Ministero della giustizia.

         La previsione opera anche per le ulteriori attività che saranno indicate con successivi decreti del Ministro (articolo 24, comma 2).

         Per quanto attiene a tutti gli altri atti, documenti, istanze (comunque denominati) diversi da quelli appena indicati, è consentito il deposito – con valore legale – con l’invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata – inserito nell’apposito Registro degli indirizzi di cui al decreto ministeriale n. 44 del 2011 – agli indirizzi pec di uffici giudiziari destinatari dell’atto (art. 24, comma 4, primo periodo).

         Sempre nel provvedimento del Dgsia sono indicate le specifiche tecniche per la formazione degli atti, le modalità della sottoscrizione, quelle di rinvio, fra le quali si segnala la necessità di plurimi inoltri in caso di messaggi pec eccedenti la dimensione massima prevista (art. 24, comma 4, secondo periodo).

         Sono altresì regolamentati i successivi adempimenti ai quali sono tenuti il personale di segreteria e di cancelleria (articolo 24, comma 5).

         Particolarmente significative si prospettano – anche alla luce dell’orientamento negativo della Cassazione (Cassazione, sezione  I, 3 novembre 2020, n. 3256 del 2020; adde Cassazione, sezione VI, 4 dicembre 2020, n. 3467) – formulato sotto la vigenza del Dl n. 137 del 2020 le modifiche ai commi 6 bis – 6 undecies dell’articolo 24.

         Si prevede infatti che nel rispetto delle regole per la loro presentazione (articoli 581, 582, comma 1 e 583 del Cpp, con esclusione del comma 2 dell’articolo 582 del Cpp), gli atti di impugnazione comunque denominati, nonché nei limiti della compatibilità anche le opposizioni (articoli 410, 461, 667, comma 4, del Cpp) e i reclami (legge n. 354 del 1975) (articolo 24, comma 6 quinquies) - in formato digitale sottoscritti digitalmente dal difensore con l’indicazione degli allegati (trasmessi in copia informatica sottoscritta digitalmente dal difensore) – sono trasmessi tramite pec del difensore a quello dell’indirizzo pec dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento (articolo 24, commi 6 bis e 6 ter).

         Quanto all’individuazione della pec destinataria dell’atto di riesame e di appello delle ordinanze cautelari, questa è individuata nel tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del Cpp, cioè, nel tribunale situato nel capoluogo del distretto nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.

         Analoghe previsioni operano per la proposizione, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, di motivi nuovi e di memorie (articolo 24, comma 6 quater).

         Tenuto conto delle riferite modalità di produzione dell’atto, con il comma 6 sexies dell’articolo 24 sono incrementate le situazioni di inammissibilità di cui all’articolo 591 del Cpp per tutti i gravami per i quali la procedura de qua è consentita (arg. ex articolo 24, comma 6 octies) e con l’articolo 24, comma 6 septies si dispone che il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato si pronunci con ordinanza disponendo la sua esecuzione.

         Con una norma “transitoria” si stabilisce che le nuove disposizioni operano in relazione agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e che fino a questa data conservano efficacia gli stessi atti in formato elettronico sottoscritti digitalmente trasmessi dopo l’entrata in vigore del decreto alla casella di posta certificata del giudice competente (articolo 24, comma 6 decies).

  Le linee di tendenza della legislazione emergenziale

         Cercando di evidenziare le linee lungo le quali si muove il legislatore queste sembrano evidenziare una propensione accentuata per lo sviluppo delle attività giurisdizionali da remoto, relegando la partecipazione in presenza alla varietà delle situazioni riconducibili alla “non opposizione” (articolo 23, comma 2), al “consenso” (articolo 23, comma 5), alle “richieste” (articolo 23, comma 8 e articolo 23 bis, comma 1), fatte salve le eccezioni nelle quali il legislatore prevede obbligatoriamente lo svolgimento in presenza (articolo 23, comma 5, ottavo periodo; 23 bis, comma1).

         Nella fase delle impugnazioni, salvo richiesta delle parti, si accentua il ricorso alla cartolarizzazione (articolo 23, comma 8 e art. 23 bis, comma 1). Restano aperte le prospettive relativamente agli sviluppi che queste opzioni manterranno nel progressivo affievolirsi e nell’esaurimento della fase emergenziale, non tanto nelle ipotesi della cartolarizzazione quanto nel rapporto tra partecipazione in presenza e a distanza.

         Per quanto attiene, invece, alla disciplina della semplificazione delle attività processuali, è facile prevedere una forte accelerazione nel contesto della realizzazione del processo telematico.

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