Penale

Giustizia, riforma ampia Le vie per ridurre tempi e numero dei processi

E' un disegno di legge delega e quindi bisognerà aspettare la redazione dei decreti legislativi

di Giovanni Negri

Alla fine per la riforma del processo penale arriva l’approvazione della Camera. E anche se con la fiducia, il timing scandito dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia, è stato rispettato: ottenere entro l’estate il consenso almeno di un ramo del Parlamento. Per poterne misurare però gli effetti, tanto più rispetto a un obiettivo assai ambizioso come la riduzione del 25% della durata dei procedimenti, bisognerà aspettare. E a tutto è abituata la politica tranne che ad aspettare. Ricordato infatti che si tratta di un disegno di legge delega e che quindi bisognerà aspettare, per l'entrata in vigore di una larga parte delle novità, la redazione dei decreti legislativi, verosimilmente nel 2022, della tanto discussa e contestata improcedibilità (peraltro da inserire tra le disposizioni immediatamente operative), misura che dovrebbe fare evaporare i procedimenti che non hanno rispettato i tempi predeterminati, si dovrà attendere il 2024, quando andrà a regime la versione finale ponendo termine alla fase transitoria. E in ogni caso la nuova disciplina che salda alla prescrizione versione Bonafede la sanzione processuale in appello e Cassazione si applicherà ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020. A disciplinare la fase applicativa, i tre binari individuati giovedì in Consiglio dei ministri: quello ordinario, quello per reati gravi (mafia, terrorismo, violenza sessuale e traffico internazionale di stupefacenti) e quello per i reati con aggravante mafiosa.

Riforma ampia: rimodulati
i tempi per le indagini

Sarebbe però ingeneroso, per farsi un giudizio sia pure provvisorio dell’intervento, limitarsi a quello che è stato il maggiore punto di frizione tra le forze di maggioranza. Nella riforma, infatti, c'è molto altro e, sebbene la versione finale sia abbastanza distante da quella suggerita dalla Commissione Lattanzi (a più elevato tasso di innovazione), tuttavia gli elementi significativi sono molti. A partire dalle indagini preliminari, i cui termini di durata vengono rimodulati: sei mesi per le contravvenzioni, un anno per i delitti, un anno e mezzo per alcuni gravi delitti. Ammessa la possibilità di una sola proroga di sei mesi, giustificata dalla complessità delle indagini. In caso di superamento del termine massimo di durata si prevede che il pm sia tenuto a effettuare una discovery degli atti d’indagine, che vengono a conoscenza dell’indagato e della persona offesa, le quali possano chiedere al gip di intervenire per indurre il pm a prendere le sue determinazioni (archiviazione o esercizio dell’azione penale).

Reati da perseguire: priorità dalla legge e dalle Procure

Si prevede poi, ed è stata oggetto di forti contestazioni, che le Procure, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, individuino priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi.

In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la semplice iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non può determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo. In questo contesto possibile per il gip verificare la tempestività dell’iscrizione della notizia di reato, arrivando a retrodatarla se necessario.

Incentivati patteggiamento
e riti alternativi

Incentivati i riti alternativi. Per quanto riguarda il patteggiamento, il Governo dovrà consentire, quando la pena detentiva da applicare supera i 2 anni, che l’accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi. Inoltre, per le contravvenzioni, il patteggiamento potrà comportare la riduzione della pena applicabile in concreto fino alla metà.

Rito abbreviato solo se accorcia i tempi rispetto al dibattimento

Nel giudizio abbreviato il Governo dovrà intervenire sulle condizioni per l’accoglimento della richiesta subordinata a un’integrazione probatoria, prevedendone l’ammissibilità solo se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale.

Il Governo dovrà inoltre prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato. Intervenendo sul procedimento per decreto il legislatore delegato dovrà estendere da sei mesi a un anno, il termine a disposizione del pm per chiedere al gip l’emissione, stabilendo che presupposto dell’estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini, anche il pagamento della pena pecuniaria e prevedendo che se il condannato rinuncia all’opposizione può essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta.

Procedibilità a querela allargata per ridurre i procedimenti

Nella prospettiva di ridurre i tempi dei giudizi, si limita l'obbligo di svolgimento dell'udienza preliminare attraverso l’estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentano rilevanti difficoltà di accertamento e prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell’imputazione.

Punta a evitare che un buon numero di procedimenti approdi al dibattimento la riforma delle condizioni di procedibilità, ampliando l’ambito di applicazione della procedibilità a querela (ad esempio, dovrà essere prevista la querela per ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell’ambito di quelli puniti con la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni). Finalità deflattive anche per il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova.

In particolare, l’ambito di applicazione della tenuità del fatto andrà estesa ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, con la possibilità di prevedere eccezioni per specifici reati e con l’obbligo di bloccare sempre l’accesso all’istituto in caso di reati di violenza domestica. Da allargare l’ambito di applicabilità della messa alla prova dell’imputato a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori.

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