Gli alimenti originari di territori occupati da Israele devono indicare la provenienza
Gli alimenti originari dei territori occupati dallo Stato di Israele devono recare l'indicazione del loro territorio di origine accompagnata, nel caso in cui provengano da un insediamento israeliano all'interno di detto territorio, dall'indicazione di tale provenienza. Nella sentenza Organisation juive européenne e Vignoble Psagot (C 363/18), pronunciata il 12 novembre 2019 e vertente sull'interpretazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato che gli alimenti originari di territori occupati dallo Stato di Israele devono recare l'indicazione del loro territorio di origine, accompagnata, nel caso in cui provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all'interno del suddetto territorio, dall'indicazione di tale provenienza.
La controversia principale era pendente tra, da un lato, l'Organisation juive européenne e la Vignoble Psagot Ltd e, dall'altro, il Ministro francese dell'Economia e delle Finanze e verteva sulla legittimità di un parere relativo all'indicazione dell'origine delle merci provenienti dai territori occupati dallo Stato di Israele dal giugno 1967, ai sensi del quale tali alimenti devono recare le indicazioni di cui trattasi. Tale parere faceva seguito alla pubblicazione, da parte della Commissione europea, di una comunicazione interpretativa relativa all'indicazione di origine delle merci provenienti da tali territori.
In primo luogo, la Corte ha osservato che, conformemente agli articoli 9 e 26 del regolamento n. 1169/2011, il paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento deve essere indicato qualora l'omissione di una simile indicazione possa indurre in errore i consumatori, facendo pensare loro che tale alimento abbia un paese di origine o un luogo di provenienza diverso dal suo paese di origine o dal suo luogo di provenienza reale. Ha inoltre rilevato che, quando l'indicazione di origine o di provenienza è specificata su un alimento, essa non deve essere ingannevole.
Nozione di paese d'origine - In secondo luogo, la Corte ha precisato tanto l'interpretazione della nozione di «paese d'origine» quanto quella dei termini «paese» e «territorio» ai sensi del regolamento n. 1169/2011, A tale riguardo, ha rilevato che detta nozione è definita all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, mediante rinvio al codice doganale dell'Unione, ai sensi del quale devono essere considerate originarie di un «paese» o di un «territorio» determinati le merci interamente ottenute in tale paese o territorio oppure che hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale in detto paese o territorio .
Per quanto riguarda il termine «paese», utilizzato più volte dai Trattati UE e FUE quale sinonimo del termine «Stato», la Corte ha rilevato che, al fine di fornire un'interpretazione coerente del diritto dell'Unione, occorre conferire il medesimo significato a tale termine nel codice doganale dell'Unione e, pertanto, nel regolamento n. 1169/2011. Orbene, lo «Stato» designa un'entità sovrana che esercita, all'interno dei suoi confini geografici, la pienezza delle competenze riconosciute dal diritto internazionale. Per quanto concerne il termine «territorio», la Corte ha rilevato che dalla formulazione stessa del codice doganale dell'Unione risulta che esso designa entità diverse dai «paesi» e, di conseguenza, diverse dagli «Stati». In tale contesto, la Corte ha precisato che il fatto di apporre su alcuni alimenti l'indicazione secondo cui lo Stato di Israele è il loro «paese d'origine», mentre tali alimenti sono in realtà originari di territori che dispongono ciascuno di uno statuto internazionale proprio e distinto da quello di tale Stato, che sono occupati da quest'ultimo e soggetti a una sua giurisdizione limitata, in quanto potenza occupante ai sensi del diritto internazionale umanitario, sarebbe tale da trarre in inganno i consumatori. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l'indicazione del territorio di origine degli alimenti in questione è obbligatoria, ai sensi del regolamento n. 1169/2011, al fine di evitare che i consumatori possano essere indotti in errore in merito al fatto che lo Stato di Israele è presente nei territori di cui trattasi in quanto potenza occupante e non in quanto entità sovrana.
Cgue – Grande sezione – Sentenza 12 novembre 2019 causa C-263/18