Civile

Gli avvisi di accertamento sono recapitati presso l'ultimo indirizzo noto alle Entrate

Il contribuente non aveva presentato dichiarazioni dei redditi dal 2000

di Giampaolo Piagnerelli

Il Fisco recapita gli avvisi di accertamento presso l'ultimo indirizzo che possiede del contribuente. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 23362/20. Nel caso concreto il cittadino ricorrente abitava presso una località ligure che, tuttavia, alle Entrate non risultava in alcun modo. Il contribuente, infatti, non aveva mai comunicato la propria variazione della residenza e del domicilio fiscale. Il cittadino, peraltro, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi dal 2000 e nell'ultima dichiarazione presentata aveva indicato la propria residenza a Segrate, omettendo in seguito di comunicare all'Agenzia delle entrate le variazioni del proprio domicilio fiscale. E così l'ultima residenza nota in Segrate ha radicato la competenza dell'Ufficio di Milano anche per il principio di buona fede e affidamento. Ciò che rileva ai fini della competenza dell'Ufficio dunque è il "domicilio fiscale" del contribuente. Nella specie il contribuente risultava iscritto all'anagrafe tributaria del Comune di Segrate sino al 10 marzo 2003, quando è stato cancellato per irreperibilità, non avendo presentato le dichiarazioni dei redditi a partire dal 2000 e sino al 2009, sicchè l'ultimo domicilio fiscale era proprio quello di Segrate. Il contribuente, pertanto, avrebbe dovuto comunicare alle Entrate il nuovo domicilio non solo ai fini delle notifiche, ma anche ai fini della legittimazione a procedere.

Principio di diritto. Diqui il principio di diritto secondo cui «In tema di accertamento delle imposte sui redditi la competenza territoriale dell'Ufficio accertatore è determinata dall'articolo 31 del Dpr 600/1973, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, nel caso in cui questi abbia omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e non abbia in alcun modo comunicato formalmente all'Amministrazione l'attuale domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell'affidamento, l'Ufficio dell'Amministrazione, in relazione all'anagrafe tributaria del Comune, non rilevando a tal fine né la dimora, né l'assegnazione della casa coniugale né le richieste del Comune volte a sollecitare indagini patrimoniali e bancarie».

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