Civile

Gli eredi dell'ex coniuge subentrano nelle vicende giudiziali dell'assegno divorzile

Spartiacque per la trasmissione delle posizioni attive e passive è che vi sia stata pronuncia definitiva di scioglimento del matrimonio

di Paola Rossi

Le sezioni Unite civili forniscono la bussola per il riconoscimento, la modifica o la revoca dell'assegno divorzile nei confronti degli eredi dell'ex coniuge deceduto. Gli aventi causa subentrano nei rapporti attivi e passivi che legavano gli ex coniugi a seguito delle statuizioni assunte dal giudice sugli aspetti economico-patrimoniali del divorzio. Ma subentrano anche nelle posizioni processuali rivestite dagli ex coniugi in sede giurisdizionale prima che sia definito il diritto all'assegno del coniuge più debole economicamente. Ugualmente gli eredi subentrano all'ex coniuge anche nel caso in cui non sia stata ancora intentata alcuna azione in matria di asseegno divorzile come nel caso in cui si chieda ilr iconscimeento del diritto nel periodo che va dalla fine del matrimonio al momento del decesso.

Con le due sentenze coeve nn. 20494 e 20495/2022 la Cassazione ha esplicitato tutte le ipotesi che possono verificarsi in seguito alla morte dell'ex coniuge per considerare come legittimati attivi o passivi gli eredi rispetto all'assegno divorzile in essere o ancora da stabilire. Una guida per i giudici di merito dinanzi a passaggi processuali quali l'interruzione o la riassunzione del processo con le nuove parti.

La decisione sullo status
Pietra angolare dei principi dettati dalla Cassazione sul subentro degli eredi è la definitività della sentenza che decide sullo status determinando il riacquisto dello stato libero degli ex coniugi. Infatti, nessuna pretesa è azionabile in giudizio in tema di assegno divorzile se l'evento della morte interviene prima che siano decorsi i termini per impugnare la declaratoria del giudice sul nuovo status di liberi o di "divorziati" (condizione definita dalla stesse sentenze come giuridicamente inesistente) . Di fatto l'assenza di cosa giudicata sul riacquisto dello stato libero per i coniugi, al momento del decesso di uno dei due, determina che la fine del vincolo matrimoniale sia dovuto ad altra causa, quale la morte, cui non è ricollegabile il presupposto dell'assegno divorzile.

La cosa giudicata
Quindi si può affermare che se è vero che gli eredi subentrano nei rapporti economico-patrimoniali del de cuius determinatisi a seguito della fine del vincolo matrimoniale è pur vero che ai fini del proseguimento delle azioni giudiziali nei confronti degli aventi causa dell'ex coniuge è necessario che questi risulti divorziato in base a sentenza definitiva, parziale o totale, che ha dichiarato l'avvenuto scioglimento degli effetti civili del matrimonio con il conseguente riacquisto dello stato libero per entrambi gli ex coniugi. Non conta quindi - per poter agire nei confronti degli eredi di uno dei coniugi - che vi siano state, prima dell'evento morte, le decisioni del giudice in materia di rapporti economico-patrimoniali tra i "divorziati", ma conta che la sentenza di divorzio sia stata pronunciata e soprattutto che sia addivenuta a cosa giudicata.

La centralità della funzione assistenziale e compensativa dell'assegno
La Cassazione fornisce la guida ai giudici di merito che sono chiamati a decidere sul riconoscimento, la modifica o la revoca dell'assegno divorzile e ribadisce che vanno effettuati tutti gli accertamenti indicati dalla ben nota decisione delle Sezioni Unite del 2018 (la n. 18287). Ossia anche nel caso di assegno riconosciuto in base ai diversi criteri applicati prima di questa fondamentale decisione i giudici se chiamati a nuovo giudizio per il soppraggiungere di fatti nuovi dovranno adeguarsi al nuovo spirito dell'assegno divorzile che non è più legato la mantenimento dl tenore di vita durante il matrimonio. Lo stesso vale se l'azione prosegue o è intentata nei confronti degli eredi dell'ex coniuge.

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