GLI EREDI NON SI ACCORDANO: LA COMUNIONE VA SCIOLTA
La circostanza che un figlio abbia assistito la madre è ininfluente sulla comproprietà dell’immobile e sulle vicende correlate. Per la cessione a terzi di un bene in comunione è necessario il consenso di tutti i comproprietari. Ciascuno può invece vendere singolarmente e autonomamente la propria quota. Trattandosi di comunione ereditaria, opera la prelazione legale a favore del comproprietario-coerede (articolo 732 del Codice civile): il coerede che intende alienare la propria quota deve comunicare la proposta di alienazione, indicando il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno, nei confronti di terzi estranei, la preferenza nell’acquisto alle medesime condizioni. La prelazione dev'essere esercitata entro due mesi, decorsi i quali il coerede è libero di alienare a terzi.In difetto di accordo per la vendita dell’intero bene o per una definizione concordata della comproprietà, non resta che chiedere al giudice lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale dell’immobile (articoli 713 e seguenti del Codice civile). Trattandosi di un bene presumibilmente indivisibile in natura in tre porzioni equivalenti, esso verrà venduto dal tribunale e il ricavato, pagati i debiti ereditari, sarà ripartito fra i coeredi in proporzione alle rispettive quote.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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