Civile

Gli Esteri pagano i danni se l'insegnante alla quale è stata negata la cittadinanza ha perso la possibilità di lavorare

Il no aveva provocato la mancata collocazione della cittadina nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento scolastico

di Giampaolo Piagnerelli

Ministero degli affari esteri responsabile per l'illegittimo diniego della cittadinanza a una cittadina straniera. Il comportamento, infatti, aveva provocato la mancata collocazione della cittadina stessa nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento scolastico. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 22802/20.

La vicenda nel merito - La vicenda ha visto protagonista una cittadina straniera che è rimasta penalizzata, in quanto il Ministero degli esteri non le ha concesso tempestivamente la cittadinanza italiana. Si è trattato di una condizione che ha cagionato alla straniera un danno economico: non avendo la cittadinanza non poteva essere iscritta nelle graduatorie di insegnamento e quindi poter svolgere un lavoro. Già i giudici di appello si erano espressi in materia di ristoro del danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito se fosse stataposta in graduatoria quale docente nel periodo 1° luglio 1988/11 luglio 2001. A tal proposito il Tribunale ha accertato la lesione del diritto soggettivo dell'appellata perchè la cittadinanza italiana era stata ottenuta da quest'ultima in ritardo, addirittura con decreto dell'11 luglio 2001. Il risarcimento le era dovuto in funzione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce il danno nel caso di perdita di chance. La Cassazione, quindi, in piena sintonia con il giudice di merito, ha rilevato che non poteva essere negato in nessun caso il pregiudizio economico subito dall'appellata, poichè il mancato inserimento nella graduatoria era dipeso dall'illegittimo rigetto della richiesta della cittadinanza. Per concludere il ministero degli Esteri ha denunciato la violazione dell'articolo 9 della legge 91/1992 e ha sostenuto che la domanda di risarcimento del danno proposta nei suoi confronti doveva essere rigettata perchè la cittadinanza italiana è concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero degli Interni, mentre quello degli Affari esteri si limita a esprimere solo un parere nei casi in cui lo straniero abbia reso servizi in Italia. A tal proposito , però, la Cassazione ha affermato che la legge n. 260/1958 ha lo scopo di semplificare l'individuazione dell'organo competente a rappresentare lo Stato. I principi costituzionali e comunitari impongono, peraltro, un'interpretazione del sistema processuale finalizzata a ridurre i casi di inammissibilità dell'azione e a evitare che sia reso eccessivamente difficile l'esercizio della tutela giurisdizionale.

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