Civile

Gli interessi di mora per ritardi nei versamenti non sono deducibili

L’ordinanza 28740/22 della Cassazione interviene sulla distinzione tra gli interessi passivi in generale e quelli moratori legati al mancato versamento delle imposte

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Se gli interessi passivi, in termini generali, risultano sempre deducibili nella determinazione del reddito d’impresa, non si può giungere alla medesima conclusione per gli interessi moratori conseguenti al mancato versamento delle imposte, i quali quindi risultano indeducibili. Sono le conclusioni dell’ordinanza 28740/22 della Cassazione.

La pronuncia svolge preliminarmente delle considerazioni sulla deducibilità degli interessi passivi. Viene fatto riferimento all’articolo 109, comma 5, del Tuir, il quale prevede che «le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali ... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi». Poiché la norma esclude gli interessi passivi, la Corte giunge alla conclusione che questi ultimi sarebbero sempre deducibili, a prescindere dall’inerenza rispetto all’attività imprenditoriale.

Il fatto è che la Cassazione individua ancora l’articolo 109, comma 5, del Tuir come fonte dell’inerenza mentre dovrebbe oramai risultare chiaro che quest’ultima costituisce un principio “sovraordinato” non disciplinato da alcuna norma e che fissa – come riconosciuto da numerose pronunce di Cassazione, dall’ordinanza 450/2018 in poi, e soprattutto dalla Consulta nella sentenza 262/2020 – quel necessario collegamento, di tipo “qualitativo”, tra il componente di reddito e l’attività esercitata. Il senso dell’articolo 109, comma 5, del Tuir è invece che componenti negativi che si riferiscono a proventi esenti non sono deducibili. Gli interessi passivi vengono esplicitamente esclusi dalla disposizione in quanto per quest’ultimi sussiste un’altra norma che disciplina (e limita) la deducibilità, ossia l’articolo 96 del Tuir (in passato anche gli articoli 97 e 98 dello stesso Tuir).

In sostanza, non è affatto vero che gli interessi passivi sono sempre deducibili per i soggetti Ires ma, come tutte le altre componenti negative di reddito, sono deducibili a condizione che risultino inerenti (e nei limiti stabiliti dall’articolo 96 del Tuir).

Posto ciò, Cassazione, con l’ordinanza 28740, sempre partendo dall’articolo 109, comma 5, del Tuir – il quale fa riferimento anche agli «oneri fiscali» – giunge alla conclusione (invece) che gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento del tributo non risultano deducibili. Questo perché non troverebbero fonte nell’attività d’impresa ma nell’inosservanza di un obbligo nel pagamento del tributo per il quale è da escludersi il diritto alla deduzione.

Anche qui bisognerebbe rammentare che l’indeducibilità per le imposte viene prevista dall’articolo 99 del Tuir – mai citato dall’ordinanza – ma solo per quelle espressamente citate.

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