Civile

Amministrazione straordinaria per le grandi imprese

Atteso per oggi il voto della Camera sul Ddl delega che passerà al Senato

di Giovanni Negri

Una sola procedura per tutte le grandi imprese in crisi, revisione dei requisiti per l’accesso, istituzione di un albo per i commissari. Va al voto oggi nell’Aula della Camera, per poi passare al Senato, il disegno di legge delega di riforma dell’amministrazione straordinaria, ultimo tassello della riscrittura della legislazione sulla crisi d’impresa. Dal Codice infatti, ora rinviato sino a maggio, era stata esclusa, oltre alla parte penale (sulla quale è al lavoro da qualche giorno la commissione del ministero della Giustizia guidata dal magistrato Renato Bricchetti), proprio la disciplina da riservare alle grandi crisi e, nel dettaglio, la revisione di quell’istituto introdotto nel 1979 dalla Legge Prodi (poi rivisto, vent’anni dopo, con la Prodi bis), accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico.

Sulla disciplina generale dell’amministrazione straordinaria contenuta nella legge Prodi bis si è innestata poi la procedura speciale di ammissione immediata introdotta nel 2003 dalla Legge Marzano emanata per far fronte al crack Parmalat, poi ripetutamente modificata, sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l’applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e Ilva.

Scopo della procedura è quello di evitare soluzioni liquidatorie che non tengono conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell’impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale è invece quella di tutelare l’interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell’imprenditore fallito.

Il disegno di legge delega istituisce allora una procedura unica di amministrazione straordinaria per la regolazione dell’insolvenza di singole imprese oppure di gruppi di imprese. Con riferimento ai profili dimensionali, nelle imprese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo. Il concetto di «grande impresa», è ancorato non al solo numero degli occupati, ma anche quantificato sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi.

La competenza sulla procedura è attribuita alle sezioni specializzate in materia d’impresa e si prevedono misure protettive analoghe a quelle oggi in vigore per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l’ammissione alla procedura. Il Tribunale dispone l’ammissione del debitore all’amministrazione straordinaria (fase giudiziale), dopo avere verificato i presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell’equilibrio economico dell’attività imprenditoriale (fase di osservazione). Prevista però anche una procedura di accesso diretto decisa dal Mise per le imprese con almeno 1.000 dipendenti, con fatturato elevato e per le quotate.

Punto qualificante della nuova disciplina è costituito dall’istituzione, presso il Mise, dell’albo dei commissari straordinari per l’amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, per l’iscrizione al quale sono predeterminati i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza.

In particolare, nel criterio di delega sono stati indicati vari requisiti necessari per la nomina a commissario, tra i quali: l’assenza di conflitti di interesse; l’avere svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell’ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell’ambito di procedure concorsuali di natura conservativa e l’aver maturato una specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©