Professione e Mercato

Gratuito patrocinio, Cassa forense: ok compensazione crediti con oneri previdenziali

Il provvedimento consentirà di ridurre i tempi di pagamento di circa 2 anni. Il fondo per la compensazione passa da 10 a 40 milioni

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Via libera alla compensazione dei crediti nascenti dal patrocinio a spese dello Stato con gli oneri previdenziali dovuti a Cassa Forense. Lo comunica l'Istituto previdenziale con una nota.

La compensazione è stata introdotta recentemente dalla legge di bilancio e prevede che i crediti siano "ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'Iva e il pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati".

Il provvedimento, prosegue il comunicato, ha comportato non solo l'aumento del fondo per la compensazione da 10 a 40 milioni, ma a regime consentirà di ridurre i tempi di pagamento per i colleghi di circa 2 anni, oltre a snellire il carico di lavoro ora a carico dell'amministrazione giudiziaria.

Venendo agli aspetti tecnici, per poter accedere alla compensazione, nell'arco temporale che va dal 1 marzo al 30 aprile di ciascun anno, gli avvocati dovranno emettere fattura registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione del Ministero dell'Economia e delle finanze ed esercitare l'opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando inoltre che gli stessi crediti sono stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento non opposto e non sono stati ancora pagati.

Da sottolineare un aspetto molto interessante per gli Avvocati: i crediti selezionati sono utilizzabili in compensazione anche in più soluzioni e in momenti diversi. La finestra temporale dei due mesi marzo-aprile, che Cassa Forense e CNF peraltro stanno tentando di ampliare, vale dunque solo per la richiesta tramite piattaforma MEF. Una volta che il credito è stato ammesso alla compensazione, questa può avvenire mediante F24 anche in più soluzioni e in periodi diversi dell'anno.

La norma

L'art. 1 comma 860 della legge 29.12.22 n.197 ha dunque modificato l'art.1 comma 778 della legge 28.12.2015, n. 208, che ora prevede: "((Per gli anni dal 2016 al 2022,)) entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui ((e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui)), i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, ((per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,)) sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al pagamento dei contributi previdenziali ((...)) mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. ((PERIODOSOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). ((PERIODO SOPPRESSODALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).

L'ULTIMA GUIDA DEL MEF ALLA COMPENSAZIONE


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