Gratuito patrocinio: contano anche i redditi del nucleo familiare in cui si vive
L'imputato aveva nascosto la somma di cira 14mila euro guadagnata dal padre
L'imputato per beneficiare del gratuito patrocinio non deve considerare solo la propria condizione economica, ma è tenuto a verificare se nella famiglia con cui risiede emergano redditi di ogni tipo (imponibili o non). In quest'ultimo caso, infatti, il soggetto non può godere del trattamento di favore previsto per i soggetti indigenti. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 46403/21.
La vicenda. Nei fatti un soggetto è stato condannato per aver dichiarato, contrariamente al vero, di vivere insieme al fratello con un reddito complessivo annuo di 2400 euro, costituito da contributi erogati dal padre, laddove era risultato che egli conviveva con i genitori e che il padre aveva percepito per l'anno d'imposta 2015 un reddito pari a circa 14mila euro. Si legge nella sentenza che l'imputato aveva affermato di risiedere presso i genitori, omettendo però di indicare i redditi percepiti da uno di essi. Il cittadino, peraltro, non aveva mai allegato una diversa residenza o domicilio neppure in sede di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Sottolinea la Corte che - ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio - rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, in quanto espressivo di capacità economica. E a tal proposito i Supremi giudici ricordano che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante (ex articolo 76 del Dpr 114/02) deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui condivida e contribuisca alla vita in comune e la prova di tale rapporto stabile, nella specie, è stata ricavata dalle stesse dichiarazioni dell'imputato in sede di autocertificazione.