Penale

Gratuito patrocinio, niente revoca per il reddito di cittadinanza taciuto se la variazione non è rilevante

La norma sanziona la violazione dei termini per comunicare, ma solo per modifiche significative o per il superamento della soglia

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di Paola Rossi

Con l'ammissione al gratuito patrocinio l'imputato si impegna a comunicare le eventuali variazioni rilevanti di reddito, entro i termini di legge. Ma se li supera od omette l'obbligo di comunicazione è sanzionato, ma non con la revoca del beneficio se la variazione omessa o comunicata in ritardo non è "rilevante".
Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 39028/2022 - ripercorre l'indirizzo delle sezioni Unite penali secondo cui non qualsiasi variazione reddituale non comunicata determina la revoca del beneficio. E spiega, integrando il contenuto dell'articolo 112 del Dpr 115/2002 che sanziona l'omissione, come il rinvio della norma all'articolo 79 del Dpr determina che la revoca punisce solo le variazioni letteralmente rilevanti e non comunicate.

Quindi la Cassazione prevede tre ipotesi e relative conseguenze:
1) la variazione non rilevante non obbliga alla comunicazione e quindi non è sanzionata tout court e men che mai con la revoca;
2) la variazione rilevante va comunicata entro i termini di legge per cui il mancato rispetto di essi determina la revoca;
3) la variazione rilevante accertata se determina il superamento della soglia di ammissione fa venir meno il beneficio.

La rilevanza della variazione di reddito che non comporti il superamento della soglia di ammissione, ma che fa scattare comunque la revoca si valuta in base a fattori oggettivi di cui la Cassazione fa tre esempi:
1) l'entità dell'aumento del reddito;
2) il numero di annualità in cui si è verificata la variazione;
3) la prossimità del reddito effettivo alla soglia di non ammissibilità al beneficio.

In effetti, il ricorrente, di cui la Cassazione accoglie il ricorso contro la revoca disposta, tacendo per due annualità la sopravvenuta percezione del reddito di cittadinanza ha omesso nei fatti l'indicazione di una variazione reddituale di soli 500 euro rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi oggetto dell'iniziale autocertificazione per l'ammissione al gratuito patrocinio.

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