Civile

Gratuito patrocinio: no alla compensazione spese per contumacia

La Cassazione accoglie il ricorso del difensore d'ufficio: no alla compensazione delle spese sul presupposto della contumacia del ministero

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di Marina Crisafi

No alla compensazione delle spese nel gratuito patrocinio basata sul presupposto della contumacia della controparte. È quanto afferma la sesta sezione civile della Cassazione (ordinanza n. 5445/2022).

La vicenda
Nella vicenda, l'avvocato impugnava l'ordinanza della corte d'appello di Caltanissetta che aveva accolto l'opposizione proposta avverso il provvedimento di liquidazione del compenso spettantegli in relazione all'attività dal medesimo prestata in favore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, compensando le spese del giudizio.
Il legale lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. perché la Corte di Appello, pur avendo accolto l'opposizione, ha compensato le spese del relativo giudizio sul solo presupposto della mancata opposizione del Ministero, rimasto contumace.

La decisione
Per gli Ermellini, il legale ha ragione.
Alla luce del principio per cui "In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese" (cfr. Cass. n. 21083/2015, n. 7292/2018, non massimata)".
Il ricorso va quindi accolto e l'ordinanza cassata. La parola va al giudice del rinvio che dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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