Gratuito patrocinio, nel processo tributario paga il Mef
Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 1557/2025, affermando un principio di diritto
Nel processo tributario, il pagamento degli onorari liquidati all’avvocato per il gratuito patrocinio spetta al ministero dell’Economia e delle Finanze. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1557 del 23 gennaio, accogliendo il ricorso del ministero della Giustizia inizialmente chiamato a saldare il conto del legale.
Inizialmente, l’avvocato ricorrente chiese alla Corte di giustizia tributaria di Milano che gli venisse liquidato il compenso per l’attività prestata in favore di un Fallimento, nell’ambito di un giudizio tributario. L’istanza fu dichiarata inammissibile perché la parte assistita non risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il legale propose opposizione (ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) davanti al Tribunale di Milano, convenendo sia il ministero della Giustizia che quello dell’Economia. All’esito del giudizio, il Tribunale accolse la domanda, applicando il Tu spese di giustizia (art. 144 del Dpr n. 115 del 2002), a mente del quale il fallimento è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato se, come nel caso, il decreto di autorizzazione del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese. E pose le spese di lite a carico del solo ministero della Giustizia, ritenendolo l’unico soggetto passivo del rapporto.
Contro questa decisione ha proposto ricorso Via Arenula affermando che le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti “sono disposte, per il processo tributario, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, che è dunque l’unica amministrazione tenuta a sostenere l’onere economico del compenso”.
E la Seconda sezione civile lo ha accolto. A individuare le amministrazioni competenti, prosegue la decisione, è l’articolo 185 del Tu spese di giustizia che per il processo tributario indica il Mef quale titolare passivo del rapporto. Il Tribunale ha dunque errato a ritenere che essendo la parte ammessa al patrocinio un fallimento la legittimazione passiva spettasse al dicastero della Giustizia.
La Cassazione ha dunque affermato il seguente principio di diritto: «Il legittimato passivo nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione - si legge nella decisione -, dev’essere individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato e, pertanto, nell’amministrazione sulla quale grava, in concreto, l’onere finanziario derivante dall’ammissione della parte al patrocinio».
«Al riguardo - continua la Corte - , il referente normativo è costituito dall’art. 185 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel quale sono individuate le amministrazioni competenti alle aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti e che, per l’ipotesi in cui l’attività di patrocinio sia stata prestata in un processo tributario, individua l’amministrazione competente nel Ministero dell’Economia e delle Finanze».
La decisione conferma, sul piano operativo, l’importanza di individuare correttamente l’amministrazione effettivamente debitrice nelle opposizioni sulla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, per evitare equivoci decisori.




