Civile

Gratuito patrocinio, si computa anche il reddito di cittadinanza

Lo hanno chiarito le Entrate, con la Risposta n. 313 del 30 aprile scorso ad un interpello sollevato da un Coa

di Francesco Machina Grifeo

Il reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la Risposta n. 313 del 30 aprile scorso ad un interpello sollevato da un Consiglio dell'ordine degli avvocati. Non può dunque essere ammesso "al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che per effetto dell'erogazione di tali somme superi il limite di reddito a tal fine previsto".

Il caso - Il soggetto richiedente ha dichiarato di percepire, dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, per un importo pari 1.280 euro, e che, pertanto, il reddito complessivo del nucleo familiare ammonta per l'anno a 11.520 euro. Una somma superiore al limite fissato dalla legge per l'ammissione al gratuito patrocinio, attualmente pari 11.493,82 euro. Così stando le cose il Coa si è rivolto al Fisco per chiedere lumi.

La risposta - Le Entrate per prima cosa ricordano che il comma 4, dell'articolo 3, della legge istitutiva del Reddito di cittadinanza (4/2019) precisa che il beneficio è esente dal pagamento dell'Irpef ai sensi del Dpr 601/973 secondo cui: «I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti».

Ciò detto, prosegue la risposta delle Entrate, il Dpr 115/2002 in materia di spese di giustizia prevede che può essere ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82». E che «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si specifica però che «si tiene conto anche dei r edditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».

Inoltre, la Cassazione sul punto ha affermato che "ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa" (sentenza n. 36362/2010).

E più recentemente che "si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile" (Ordinanza n. 24378 del 2019).

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