Penale

Grazie alle circostanze attenuanti messa alla prova anche per l’omicidio stradale

di Luca de Sio

Tra i tanti punti interrogativi suscitati dalla legge 41/2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale, vi è quello del rapporto tra alcune delle fattispecie previste e l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova disciplinato dall’articolo 168-bis del Codice penale.

Sul punto, volendo confrontarsi direttamente con la grave ipotesi omicidiaria prevista dall’articolo 589-bis del Codice penale, si dovrebbe a prima vista escludere la possibilità di accedere alla sospensione per messa alla prova in considerazione della pena edittale massima di 7 anni, ben superiore, quindi, al limite di 4 anni indicato dall’articolo 168-bis del Codice penale.

Il Gup di Trento
Ma il Gup di Trento in un caso (invero piuttosto particolare) di omicidio stradale ha optato per computare ai fini della concedibilità della messa alla prova la circostanza attenuante a effetto speciale prevista dal comma 7 dell’articolo 589-bis (concorso di colpa della vittima), con possibile riduzione della pena sino alla metà.

La Cassazione
Sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni unite che, con la sentenza 36272/2016, ha precisato come, al fine di stabilire la pena edittale di riferimento per la messa alla prova, non debba tenersi conto delle circostanze aggravanti (nemmeno quelle a effetto speciale); nulla però ha disposto su quelle attenuanti. Il Gup di Trento, dunque, in assenza di specifiche disposizioni o divieti in tal senso e in armonia con l’intento deflattivo e specialpreventivo dell’istituto, ha applicato la suddetta attenuante addivenendo a una pena di 3 anni e 6 mesi (inferiore, dunque, ai 4 anni previsti dall’articolo 168-bis) e ammettendo l’imputato alla messa alla prova.

Un intervento che, ancorchè “forzato”, costituisce un precedente con cui si dovranno in qualche modo confrontare i successivi pronunciamenti giurisprudenziali.

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