Penale

Green pass avvocati, per i penalisti lo stato di emergenza lo legittima

La Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane non si unisce alle critiche sulle misure adottate dal Governo

I penalisti non si aggiungono al coro di critiche dell'avvocatura, Cnf compreso, per l'estensione del green pass agli avvocati prevista dal Dl n 1/2022. Con una nota della Giunta, le Camere penali in sostanza dicono che una volta condivise le ragioni poste alla base dell'emergenza sanitaria nazionale non trova giustificazione la richiesta di un trattamento diverso per i legali né tantomeno la pretesa che il diritto di difesa rimanga svincolato da ogni misura sanitaria e precauzionale.

"È certamente legittimo – si legge - contestare le premesse generali dell'imposizione del trattamento sanitario obbligatorio (e comunque delle misure sanitarie limitative dell'esercizio del diritto di difesa), negando cioè che sussistano nel Paese le condizioni sanitarie di eccezionale emergenza giustificative della limitazione delle libertà e dei diritti individuali (alla salute individuale, alla intangibilità del proprio corpo, alla libertà di movimento, e dunque anche al libero esercizio del diritto di difesa)". "È invece inconcepibile - come leggiamo in alcune prese di posizioni forensi - riconoscere la legittimità della premessa - stato generale di eccezionale messa in pericolo della salute pubblica - ed al tempo stesso opporre ad essa, con pretesa dunque immotivatamente derogatoria, il l imite esterno del diritto di difesa".

"Si mettano dunque liberamente in discussione le premesse dello stato di eccezione, se si hanno argomenti seri, solidi, condivisi dalla comunità scientifica internazionale, per revocare in dubbio la legittimità e la correttezza delle valutazioni operate dai soggetti cui - anche questo sarà bene che il giurista non lo dimentichi - l'ordinamento affida le posizioni di garanzia in materia sanitaria; ma – incalzano i penalisti -, ove a ciò non si proceda, si eviti, proprio perché avvocati e giuristi, di invocare disordinatamente ed in modo meramente agitatorio conflitti con l'esercizio del diritto di difesa fuori da ogni parametro di serietà argomentativa".

"Il decreto-legge oggi in questione – argomenta la Giunta - pretende dall'avvocato che voglia entrare negli uffici giudiziari lo stesso tampone o certificato vaccinale che, incontestatamente, viene al medesimo richiesto per entrare in qualsivoglia pubblico esercizio. Esibirà l'uno o l'altro certificato ed eserciterà liberamente la propria attività professionale anche negli uffici giudiziari".

Quanto all'eventuale obbligo vaccinale richiesto all'avvocato, proseguono, "il tema della legittimità è esattamente il medesimo che riguarda ogni altro cittadino, per esempio il medico di fiducia non vaccinato, rispetto al quale dovrebbe allora invocarsi la tutela del diritto costituzionale alla salute del paziente che a lui intenda affidarsi fiduciariamente".

"Non vi è dunque – concludono gli avvocati dell'Unione delle camere penali - ragione per immaginare, una volta accettata o comunque non contestata la esistenza di uno stato di pericolo per il diritto costituzionale alla tutela della salute collettiva quale premessa dell'intervento normativo in contestazione, soluzioni derogatorie invocate con argomenti inconferenti con quella decisiva premessa, ed incoerenti con il sistema di principi costituzionali da decenni sedimentatosi nel nostro ordinamento giuridico".

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