Lavoro

Green pass in azienda e obbligo di comunicazione al Prefetto

Per conoscere in anticipo il possesso della certificazione il datore dovrà formalizzare un'apposita procedura

di Massimiliano Arlati* e Luca Barbieri*

Lo scorso 7 ottobre, Confindustria ha diffuso una nota di aggiornamento che, ad integrazione degli orientamenti già espressi con nota del 27 settembre 2021, offre ulteriori indicazioni con riguardo alla disciplina circa l'obbligo di esibizione della certificazione verde di cui all'art. 9-septies del Dl 22 aprile 2021, n. 52, al quale a decorrere dal 9 ottobre 2021 si aggiunge l'art. 9-octies del medesimo decreto, in forza del quale, come noto, è riconosciuto al datore di lavoro di poter chiedere con anticipo ai lavoratori se sono in possesso della certificazione al fine di poter organizzare per tempo l'attività di lavoro.

Sebbene i profili critici emergenti dalla richiamata normativa così come dalle note di Confindustria siano molteplici, il presente intervento mira a svolgere prime considerazioni con riferimento all'ipotesi in cui il lavoratore sprovvisto di certificazione verde risulti presente sul luogo di lavoro; al riguardo, è precisato che ‘il fatto che il datore di lavoro sia chiamato, a pena di sanzione amministrativa, a stabilire le modalità del controllo rende necessario organizzare il controllo prevedendone formalmente le procedure e la documentazione per giustificare adeguatamente la comunicazione della violazione al Prefetto' (Confindustria, nota di aggiornamento 27 settembre 2021, pag. 12, ultimo paragrafo).

Dunque, stando alle indicazioni espresse, il datore di lavoro sarebbe tenuto a comunicare o segnalare la suddetta violazione, peraltro espressamente sanzionata dall'art. 9-septies, co. 8 del Dl 22 aprile 2021, n. 52, al Prefetto competente per territorio.Tuttavia, non pare che tale interpretazione, peraltro confermata a più riprese anche con le più recenti ‘istruzioni', trovi fondamento nella normativa vigente.

Infatti, restando ferme le conseguenze disciplinari che ad esito della procedura stabilita dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 possono colpire il lavoratore, l'accesso di questo al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo d'esibizione della certificazione verde è punita con la sanzione amministrativa stabilita in misura compresa tra € 600,00 e € 1.500,00, ai sensi dell'art. 9-septies, co. 8 e 9, ultimo periodo del Dl 22 aprile 2021, n. 52.

Peraltro, è il medesimo art. 9-septies, co. 9 a prevedere che in caso di irrogazione dell'anzidetta sanzione è applicato l'art. 4, co. 9 del Dl 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

Per quanto qui di interesse, il potere di irrogazione della sanzione amministrativa di cui sopra è attribuito al Prefetto, che assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi:

- delle Forze di polizia;
- del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali;
- del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dunque, diversamente da quanto sostenuto nella più sopra richiamata nota di aggiornamento del 27 settembre 2021, la legislazione vigente non riconduce al datore di lavoro alcun obbligo di comunicazione al Prefetto competente per territorio nel caso in cui abbia accertato la violazione dell'obbligo d'esibizione della certificazione verde da parte di un lavoratore.

Alla luce di quanto sopra, è possibile evincere immediatamente le seguenti brevi precisazioni:
1) non potendo rivenire nel vigente ordinamento un obbligo di comunicazione al Prefetto di eventuali violazioni dell'obbligo di esibizione in esame, le modalità operative che il datore di lavoro è tenuto a formalizzare ai sensi dell'art. 9-septies, co. 5 del Dl 22 aprile 2021, n. 52 non contempleranno alcuna indicazione al riguardo;
2) il datore di lavoro che intenda sapere con anticipo se i lavoratori sono in possesso della certificazione dovrà formalizzare un'apposita procedura per disciplinare le modalità e i termini di comunicazione dei lavoratori destinatari della richiesta;
3) qualora la violazione dell'obbligo di esibizione non sia isolata, è opportuno che il datore di lavoro i) effettui un (formale) riesame delle procedure in essere e, laddove si renda necessario, ii) apporti alle modalità operative di verifica poste in essere le modificazioni che assicurino la loro massima efficacia.

* ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

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