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"Green pass". La certificazione verde è in vigore. Possibilità di impiego e protezione dei dati personali

La principale funzione del Green Pass è di agevolare l'esercizio della libera circolazione degli individui all'interno dell'Unione Europea, senza però costituire una condizione imprescindibile per tale esercizio, come meglio indicato nella proposta di Regolamento sulle Certificazioni Verdi per agevolare la libera e sicura circolazione in Europa

di Gerolamo Pellicanò, Anna Iorio*

Il Green Pass è entrato in vigore il 1° luglio 2021 nella sua piena interoperabilità con le certificazioni verdi digitali dell'Unione Europea e con la primaria finalità di agevolare la libera circolazione dei cittadini dell'Unione.

Cos'è il Green Pass

Il Green Pass - o certificazione verde – è la prova digitale attestante che un soggetto

1) è stato vaccinato contro la patologia da COVID-19;

2) ha ottenuto un risultato negativo a un test;

3) è guarito da tale patologia.

Le principali caratteristiche del Green Pass sono le seguenti:

• È reso dalle autorità nazionali responsabili del rilascio

• Si presenta in formato cartaceo e/o digitale

• Contiene un QR Code (il monito del Garante italiano per la protezione dei dati personali è di evitare la relativa pubblicazione sui social)

• È gratuito

• È reso nella lingua nazionale e inglese

• Ha validità in tutti i paesi dell'UE

• È sicuro e protetto

Come può essere utilizzato

La principale funzione del Green Pass è di agevolare l'esercizio della libera circolazione degli individui all'interno dell'Unione Europea, senza però costituire una condizione imprescindibile per tale esercizio, come meglio indicato nella proposta di Regolamento sulle Certificazioni Verdi per agevolare la libera e sicura circolazione in Europa, presentata dalla Commissione Europea il 17.03.2021 e approvata il 6.06.2021 dal Parlamento Europeo, il cui testo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta.

In caso di viaggio in UE, dunque, in linea di principio gli Stati Membri non dovrebbero imporre ulteriori restrizioni di viaggio (es. quarantena o autoisolamento, test obbligatorio, ecc.) al cittadino titolare della certificazione ("interessato").

Sono fatte salve le ulteriori restrizioni necessarie e proporzionate per la tutela della salute pubblica.

Ad esempio, in caso di nuove varianti potenzialmente pericolose, gli Stati membri possono introdurre ulteriori restrizioni ma sono tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri e a giustificare la decisione.In Italia, per le finalità di utilizzo del Green Pass ci si riferisce all'art. 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 – come da Legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 – , il quale dispone che "le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli [...]" e dunque per

1) spostamenti all'estero;

2) accessi a strutture sanitarie e socio-sanitarie;

3) uscite temporanee degli ospiti delle strutture residenziali;

4) spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, con riferimento a particolari eventi;

5) fiere, convegni e congressi, con riferimento a particolari eventi;

6) feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Modalità di fruizione della certificazione verde

Una volta emessa, la certificazione verde è resa disponibile all' interessato mediante un sistema strutturato di canali sicuri che consente di attestare che l'interessato sia autorizzato ad effettuare l'operazione per l'ottenimento della certificazione.

L'interessato può ricevere la certificazione anche attraverso un intermediario, quale ad esempio, il medico di medicina generale messo in condizione di acquisire la stessa per conto del proprio assistito.

E' prevista un'ampia multicanalità in fase di rilascio della certificazione, al fine di garantire la massima accessibilità alle certificazioni verdi COVID-19 da parte di tutti i cittadini, anche quelli con scarsa familiarità con gli strumenti digitali.

I canali di acquisizione in Italia sono i seguenti:

•Portale della piattaforma nazionale

• App Immuni

• FSE

• App IO

• Sistema TS

Protezione dei dati personali

1. Dati personali trattati

I dati personali trattati, per lo più rientranti nelle categorie di dati di identificazione personale e dati relativi alla salute (come tali particolari/sensibili), variano a seconda della tipologia di certificazione verde COVID-19.

I dati comuni a tutte e tre le tipologie di certificazioni sono: cognome e nome, data di nascita, malattia o agente bersaglio, soggetto che rilascia la certificazione verde COVID-19 (Ministero della salute), identificativo univoco della certificazione verde COVID-19. I dati che invece variano a seconda della tipologia di certificazione sono elencati all'articolo 3 del DPCM del 17 giugno 2021 relativo al rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 e nei relativi Allegati A e C.

Come raccomandato dalla sopracitata proposta di Regolamento, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, i certificati dovrebbero contenere solo i dati necessari, per i quali dovrebbe essere garantito un livello di protezione molto elevato, posto che si tratta per lo più di dati medici.

Segnatamente, il sistema della certificazione verde digitale non dovrebbe comportare la creazione, e connessa alimentazione, di una banca dati a livello centrale UE, bensì consentire la verifica decentrata dei certificati interoperabili firmati digitalmente.

2.Misure di sicurezza

Nel menzionato DPCM del 17 giugno 2021 sono dettagliatamente indicate, soprattutto nei pertinenti allegati, le caratteristiche (funzioni, servizi e dati raccolti) della Piattaforma nazione digital green certificate ("Piattaforma nazionale-DGC") e le pertinenti informazioni relative alla protezione dei dati personali di cui agli articoli 15 e ss. del Decreto (titolarità, informativa e misure di sicurezza).

Le informazioni relative alle misure di sicurezza sono descritte nell'Allegato F del DPCM.3.Green Pass, Garante per la protezione dei dati personali e finalità di utilizzoIl 10 giugno 2021, dopo numerosi rilievi e lunghe interlocuzioni con il Ministero della salute, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere favorevole sullo schema del citato Decreto che attiva la Piattaforma nazionale-DGC per il rilascio del Green Pass, prevedendo adeguate garanzie per l'utilizzo delle certificazioni verdi.

Le criticità indicate hanno riguardato in particolare le finalità per le quali potrà essere richiesto il Green Pass, indicando il Garante che le stesse dovranno essere stabilite con una norma di rango primario.

Ciò vuol dire che l'utilizzo delle certificazioni verdi è al momento consentito solo per le finalità esposte nei paragrafi precedenti.

Inoltre, è stato stabilito che le certificazioni devono essere emesse e rilasciate solo attraverso la Piattaforma nazionale-DGC e verificate esclusivamente attraverso l'App VerificaC19.

Con riferimento alle app con cui è possibile ottenere le certificazioni verdi, il Garante ha autorizzato l'uso dell'App Immuni e successivamente anche dell'App IO (dopo aver rinviato l'impiego di quest'ultima a causa di alcune criticità riscontrate ed averne poi consentito l'utilizzo a seguito delle modifiche tecniche apportate da Pago PA).

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* Avv. Gerolamo Pellicanò, Of Counsel e Dott.ssa Anna Iorio, Studio CBA

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