Amministrativo

Green pass, no all'esclusione dal concorso perché l'app non riconosce il QR code

Lo ha stabilito, in via cautelare, il Tar Bologna, sez. II, ordinanza del 26 novembre 2021 n. 551

di Francesco Machina Grifeo

Va sospesa l'esclusione dal concorso - un test di ingresso a medicina - per mancato riconoscimento del QR code da parte dell'app. VerificaC19. Lo ha stabilito, in via cautelare, il Tar Bologna, sez. II, ordinanza del 26 novembre 2021 n. 551 (Pres. Migliozzi, Est. Amovilli) aprendo alla possibilità di esibire la "certificazione fidefacente" e richiamando il diritto costituzionale alle studio ed all'accesso ai pubblici uffici.

Il ricorso è stato promosso da tre studenti, due dei quali sono stati esclusi dalle prove di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 2021/22 dell'Ateneo di Bologna con la motivazione "Green pass non valido"; mentre il terzo in quanto "privo del Green pass".

Per i giudici amministrativi non si riescono ad evincere "con esattezza" le ragioni della predetta "non validità" che "in ipotesi potrebbe essere dipendente da possibile errore di lettura da parte dell'app.VerificaC19 o da tipologia di QR Code non scansionabile (cfr. le stesse FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute)". Infatti, sul sito, si legge che l'App riconosce solamente i QR Code che rispettano le specifiche europee dell'EU Digital Covid Certificate.

Ciò premesso, la decisione ricorda che l'articolo 13 del Dpcm 17 giugno 2021 dispone che "la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile" ufficiale (indicata nell'Allegato B, paragrafo 4) che consente unicamente di controllare "l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione". Tuttavia, prosegue, la norma va "necessariamente" letta "in armonia" con il principio di trasparenza dell'attività amministrativa e di tutela giurisdizionale avverso gli atti della Pa.

Per cui, ritenuto che "il mancato riconoscimento del QR code da parte dell'app.VerificaC19 (in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità) appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l'avvenuta effettuazione del vaccino", il Tar ha ritenuto l'esclusione dal concorso appare "prima facie" illegittima. I giudici amministrativi hanno così disposto l'"urgente ammissione con riserva" dei primi due candidati alla prova d'esame (anche in sovrannumero ed entro il termine di trenta giorni).

Diversamente opinando, afferma il Tar, "l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (artt. 33 e 34 Cost.) quale il diritto allo studio o l'accesso ai pubblici uffici (artt. 51 e 97 Cost.) sarebbe inopinatamente condizionato dal funzionamento di un applicativo mobile".

Esito diverso invece per il terzo ricorrente la cui pretesa non è stata ritenuta fondata in quanto del tutto sprovvisto del Green pass. Dal 6 agosto scorso, infatti, ricorda il Tar, l'accesso ai concorsi pubblici è consentito "esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19" e la verifica "è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale" attraverso l'App governativa. Unica chance per l'aspirante medico, conclude il Tribunale, "l'eventuale responsabilità civile del Ministero della Salute per il riscontrato ritardo nell'emissione del certificato verde".

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