Green pass in Tribunale, decreto in "Gazzetta": si parte il 15 ottobre
Gli avvocati restano fuori dall'obbligo. Accolte richieste degli onorari: stipendio sospeso, conservato il posto
Il Dl 21 settembre 2021, n. 127 che prevede l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale" n. 226 di ieri ed è in vigore da oggi. L'obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro tuttavia scatterà soltanto dal prossimo 15 ottobre e fino alla fine dell'anno (data per ora prevista per la scadenza dello stato di emergenza). Considerato che devono passare 15 giorni dalla prima dose per attivare il certificato, i tempi sono piuttosto stretti. Diverso il caso di chi ha già avuto il covid, per costoro il green pass è operativo già con una sola somministrazione.
SUPER GREEN PASS - Il vademecum aggiornato al nuovo decreto legge - di Aldo Natalini
L'obbligo non si applica agli avvocati e agli altri difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. Una esclusione che ha creato non poche polemiche con alcune associazioni (Aiga per es.) che si sono schierate a favore del certificato in cambio di un completo ritorno alla normalità. A favore del green pass per i legali si schierano ora anche i dipendenti dei tribunali. Con una nota inviata alla ministra Cartabia, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa affermano di aver appreso "con stupore" dell'esonero dal predetto obbligo per gli avvocati e le altre categorie escluse.
Il testo pubblicato in Gazzetta è stato emendato rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, in particolare è caduta la sospensione dal lavoro (salve le deroghe per le piccole aziende sotto i 15 dipendenti); per chi non si munisce dalla "carta verde" resta invece l'assenza ingiustificata e la perdita dello stipendio.
GREEN PASS IN TRIBUNALE
Anche per quanto concerne gli ingressi in Tribunale si registra qualche modifica. "Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza – si legge all'art. 2 -, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19". Sono stati dunque espunti dal testo avvocati e procuratori dello Stato, che a questo punto dovrebbero essere esentati al pari dei legali del libero foro.
L'assenza dall'ufficio, conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei magistrati, poi, "è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati". Se invece accedono agli uffici senza certificato commettono un illecito disciplinare che per i magistrati ordinari è punito con una sanzione non inferiore alla censura (art. 12, co. 1, del Dlgs 109/2006) mentre per gli altri soggetti "secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza". Il verbale di accertamento della violazione deve esseretrasmesso "senza ritardo" al titolare dell'azione disciplinare.
Anche ai magistrati onorari si applica l'obbligo del green pass, come per i giudici togati. E l'assenza dall'ufficio è ingiustificata con diritto alla conservazione posto e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. È saltata dunque la contestata revoca dell'incarico (presente in bozza) prevista nel caso di superamento del termine di trenta giorni senza certificato. Per Maria Flora Di Giovanni (Unagipa): "Un cambio in corsa reso possibile grazie alla nostra pronta reazione. Tuttavia - prosegue - se non viene modificato l'attuale assetto disciplinare previsto dalla legge Orlando che ci ha tolto la gradualità delle sanzioni, per ogni segnalazione, compreso questa, rischiamo comunque la revoca nel caso in cui il Csm dovesse considerarla grave".
L'ingresso senza pass da parte di chi vi è obbligato poi è punito con una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.
CONTROLLI E VERIFICHE
Il controllo è demandato ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria. E per la magistratura ordinaria è individuato nel procuratore generale presso la corte di appello, anche attraverso delegati.
Per quanto concerne le verifiche vi è, per un verso, un generico rimando a quanto già previsto per il lavoro pubblico, dove i datori entro il 15 ottobre dovranno definirne le modalità operative, prevedendo prioritariamente dei controlli all'ingresso; per l'altro, però si prevede che il Ministero della giustizia, con una propria circolare, possa intervenire "per i profili di competenza", stabilendo "ulteriori modalità di verifica".
Infine, anche nei tribunali, la normativa sul green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
VALIDITÀ DEL GREEN PASSI
Il Dl Il Dl 127/2021, è intervenuto anche sul Dl 52/2021 che regola la validità della certificazione covid a seguito di avvenuta vaccinazione. La validità resta di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino ma ha validità soltanto dal quindicesimo giorno successivo. Mentre, è qui c'è una novità, nel caso di prima dose dopo una precedente infezione da Sars-Cov la certificazione ha validità "dalla medesima somministrazione" (e non più dopo 15 gg).