Super green pass, il vademecum aggiornato al nuovo decreto legge
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il nuovo provvedimento d'urgenza n. 127/2021 in tema di certificazione verde<br/>
Dato il succedersi, alluvionale, di disposizioni che, onde contenere l’emergenza sanitaria, hanno progressivamente esteso l’obbligo del Green Pass – a fini di accesso a determinati luoghi (scuola, università e da ultimo, quelli di lavoro, sia pubblico e che privato) ovvero (anche) di fruizione di determinati servizi, prestazioni od eventi – proponiamo una tabella orientativa che riassume, riassume, settore per settore, l’ambito di applicazione delle vigenti misure in tema di Certificati Verdi Covid-19.
La “guida” che segue compendia quanto previsto, ad oggi, dal Dl 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 87/2021 (articoli 9-bis e seguenti), come modificato dal Dl 105/2021, convertito, con modificazioni, con legge n. 126/2021, dal Dl 122/2021, in corso di conversione in legge e, da ultimo, dal testo definitivo del Dl n. 127/2021 pubblicato nella Gazzetta di ieri (rispetto al testo in bozza considerato nella precedente versione di questo vademecum, è stata eliminata la sanzione della sospensione dal luogo di lavoro, anche in riferimento ai magistrati onorari e sono stati eliminati gli avvocati e i procuratori dello Stato tra i soggetti obbligati; non è stato sciolto, invece, il "nodo" delle partite IVA quando non siano soggetti "esterni" che accedono ai luoghi di lavoro pubblici o privati).
IL VADEMECUM PER ORIENTARSI NEL PASS VERDE
■ SOGGETTI OBBLIGATI
• Coloro che hanno più di 12 anni d'età
• Coloro che non sono affetti da patologie che li esentano dalla campagna vaccinale anti-Covid sulla base di idonea certificazione medica
■ AMBITO DI APPLICAZIONE
1) Luoghi di lavoro (Accesso)
— Settore pubblico (articolo 9-quinquies Dl 52/2021)
• destinatari: personale delle amministrazioni pubbliche (articoli 1, comma 2, e 3 Dlgs 165/2001), delle Autorità amministrative indipendenti, della Banca d'Italia, degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale; soggetti esterni che accedono presso le suddette amministrazioni
• durata: dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021
• controllori: datori di lavoro, con controlli all'accesso anche a campione
• sanzioni: assenza ingiustificata senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione della Certificazione Verde; sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro
— Lavoratori del settore privato (articolo 9-septies Dl 52/2021)
• destinatari: lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorativa nel settore privato, comprese le attività di formazione e di volontariato, anche sulla base di contratti esterni
• durata: dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021
• controllori: datori di lavoro e soggetti incaricati, con controlli all'accesso anche a campione
• sanzioni: assenza ingiustificata diritto alla retribuzione fino alla presentazione della Certificazione Verde; per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, sospensione del lavoratore per la durata corrispondente (non superiore a 10 giorni) a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione; sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro
— Uffici giudiziari (articolo 9-sexies Dl 52/2021)
• destinatari: magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, magistrati onorari, componenti delle commissioni tributarie
• esclusioni: avvocati del libero foro, testimoni, periti e consulenti, ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia
• controllori: responsabili della sicurezza interna, anche tramite delegati
• sanzioni: assenza ingiustificata; illecito disciplinare (sanzionato per i magistrati ordinari ex Dlgs 109/2006); sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro
2) Istituti di istruzione, educativi e di formazione superiore (accesso e fruizione)
— Strutture scolastiche, formative ed educative (articoli 9-ter e 9-ter.1 Dl 52/2021)
•destinatari: tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, compreso il personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (Iefp), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) e degli istituti tecnici superiori (Its); i frequentanti degli Its; soggetti esterni che accedono presso le suddette strutture; chiunque accede a dette strutture
• esclusioni: bambini, alunni e studenti frequentanti i sistemi regionali di formazione
•durata: dal 10 ottobre fino al 31 dicembre 2021
•controllori: dirigente scolastico e responsabili delle strutture di formazione; anche i datori di lavoro per i soggetti esterni
•sanzioni: assenza ingiustificata fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni, sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione; sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro; sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro
— Università e parificate (articoli 9-ter e 9-ter.1 Dl 52/2021)
• destinatari: tutto il personale del sistema nazionale universitario nonché gli studenti universitari; chiunque accede alle strutture universitarie e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
• durata: dal 10 ottobre fino al 31 dicembre 2021
• controllori: responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione; anche i datori di lavoro per i soggetti esterni
• sanzioni: assenza ingiustificata fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni, sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione; sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro
3) Mezzi di trasporto (accesso e fruizione)
— Aerei, navi, treni ad alta velocità e bus a lunga percorrenza (articolo 9-quater Dl 52/2021)
• Destinatari: chiunque accede ed utilizza aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (esclusi quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni per trasporto passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a trasporto di persone su percorsi che collegano più di due regioni; autobus adibiti a Ncc
• destinatari (articolo 9-quater Dl 52/2021)
• controllori: vettori aerei, marittimi e terrestri e loro delegati
• sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro
4) Pubblici esercizi, attività commerciali e culturali, servizi ed eventi (accesso e fruizione) (articolo 9-bis Dl 52/2021 e successive modificazioni)
• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso, con esclusione delle consumazioni all'aperto e al bancone e dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati
• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive
• Musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre
• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
• Sagre e fiere, convegni e congressi
• Centri termali (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento
• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
• Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
•Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
• Concorsi pubblici
durata: dal 6 agosto al 31 dicembre 2021
controllori: titolari o gestori dei servizi e delle attività suddette, organizzatori