Penale

Guida senza patente depenalizzata per chi ha una misura di prevenzione (non collegata)

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 depositata oggi, con riguardo all’ipotesi in cui la sospensione o revoca dell’abilitazione non sia conseguenza della misura stessa ma sia frutto di una violazione del codice della strada

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di Francesco Machina Grifeo

Dopo la depenalizzazione della guida senza patente, viola il principio di offensività la perdurante integrazione del reato unicamente per chi si metta al volante senza abilitazione mentre è sottoposto ad una misura di prevenzione, se la patente gli è stata tolta per una violazione del codice della strada e dunque non ha alcuna attinenza con la misura personale.

La Corte costituzionale ( sentenza n. 116 depositata oggi ) ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 73 cod. antimafia nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.

Da oggi dunque anche la persona sottoposta a misura di prevenzione, al pari di ogni altra, qualora si metta alla guida senza la patente, perché revocata o sospesa per precedenti violazioni del codice della strada, ne risponde come illecito amministrativo e non più come reato col conseguente concreto rischio di finire in carcere (arresto da sei mesi a tre anni).

 

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Nuoro nell’ambito di un giudizio instaurato nei confronti di una persona destinataria, in via definitiva, dalla misura di prevenzione dell’avviso orale semplice (articolo 3, comma 4, cod. antimafia) imputata del reato di cui all’articolo 73 cod. antimafia, per aver guidato una autovettura senza patente, in quanto in precedenza, sospesa con provvedimento prefettizio per guida in stato di ebbrezza.

Ricordiamo che soltanto due anni fa la Corte costituzionale aveva già scrutinato il medesimo articolo del codice antimafia giudicando però la questione non fondata perché diversa era la fattispecie. In particolare, la sentenza n. 211 del 2022 ha affermato che non è riconducibile a una responsabilità “per il modo di essere dell’autore” l’incriminazione, prevista dall’articolo 73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione. Si tratta cioè di una ipotesi in cui la mancanza del titolo abilitativo è conseguenza – in via generale e automatica (articolo 120, comma 1, cod. strada) oppure per effetto della valutazione prefettizia del caso concreto (articolo 120, comma 2, cod. strada) – della applicazione di misure di prevenzione, cui il legislatore, per finalità di tutela dell’ordine pubblico, riconnette limitazioni al conseguimento della patente di guida.

Tornando al caso concreto, la Consulta ha ritenuto fondata la censura sotto il profilo della dedotta violazione dell’articolo 25 Cost., affermando che la disposizione censurata, incriminando colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, anche nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano non già all’applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione di disposizioni del codice della strada ( nel caso di specie, di quella sui limiti di tasso alcolemico del conducente), non è compatibile con il principio di offensività dopo che, in generale, il reato di guida senza patente, o con patente sospesa o revocata, è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo .

La Corte ha sottolineato che la previsione di una fattispecie penale che abbia, come presupposto, una qualità della persona che non si riflette su una maggiore pericolosità o dannosità condotta, dà luogo ad una inammissibile responsabilità penale cosiddetta d’autore.

Nella sentenza si è altresì evidenziato che alcuna giustificazione, anche sotto il profilo del principio di uguaglianza, può ascriversi a un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito dal legislatore per tutti gli altri soggetti, per i quali la medesima condotta rileva non già come reato, ma quale illecito amministrativo (salvo il caso della recidiva nel biennio).

In conclusione, per effetto della riduzione dell’ambito applicativo della fattispecie penale, conseguente alla dichiarazione di illegittimità, si riespande quella prevista dal codice della strada (articolo 116, comma 15) per la guida senza patente, o con patente sospesa o revocata con conseguente applicazione dell’ordinaria sanzione amministrativa.

La Consulta ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.

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