Penale

Guida sotto effetto di stupefacenti: scatta sempre la sanzione accessoria della sospensione della patente

La sanzione non si applica su richiesta delle parti in quanto prevista come obbligatoria dalla legge

di Giampaolo Piagnerelli

In presenza di reato di guida in stato di alterazione dovuta a stupefacenti il giudice non può limitarsi a irrogare la pena senza pronunciarsi sulla sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente.

Vicenda. Secondo la Cassazione (sentenza n 25340/22) risulta così legittima la richiesta della Procura contro una sentenza laddove il tribunale aveva erroneamente omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, dato che in base all'articolo 187 del Cds è sempre prevista per il reato di guida sotto effetto di stupefacenti la sanzione amministrativa accessoria tra uno e due anni.
I Supremi giudici ricordano inoltre come la sanzione non possa formare oggetto dell'accordo tra le parti. E nel caso di specie il giudicante ha omesso di applicare la richiamata sanzione amministrativa accessoria e pertanto come sottolineato dalla Procura tale omissione deve essere emendata.

Conclusioni. Si legge infine nella sentenza che poiché la durata della sospensione deve essere stabilita discrezionalmente dal giudice di merito competente entro i limiti edittali, la Cassazione - quale giudice di legittimità - non può entrare nel merito e applicare la sanzione. Quindi ne discende l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio al tribunale.

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