Guida in stato di ebbrezza, l'assunzione di farmaci contenenti alcol non esclude la responsabilità penale
Chi assume un farmaco contenente alcool, eventualmente idoneo a influire sull'esito dell'alcoltest, deve astenersi dal bere e dal mettersi alla guida, oppure controllare attraverso gli appositi test di trovarsi in condizioni tali da poter guidare. L'assunzione di farmaci di tal tipo, infatti, non esclude di per sé la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza. Anzi, in tali ipotesi, la condanna per tale reato «deriva proprio dall'imprudente e negligente scelta del soggetto agente di porsi alla guida dell'autovettura senza attendere un ragionevole lasso di tempo a seguito dell'assunzione di alcolici o di farmaci a base alcolica, al fine di scongiurare il permanere di un tasso alcolico nel sangue penalmente rilevante». Ad affermarlo è il Tribunale di Campobasso nella sentenza n. 621/2019.
Il caso - Protagonista della vicenda è un ragazzo chiamato a rispondere del reato ex articolo 186 comma 2 lett. c) del Codice della Strada, per essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza con rilevazione del tasso alcolemico pari a 2,04 g/l. Nel processo a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, era emerso però che costui all'epoca dei fatti assumeva, una volta al giorno, un farmaco utile per contrastare una forma di faringite che lo affliggeva da oltre due anni. Da relativo foglio illustrativo allegato, si evinceva una componente alcolica idonea ad alterare gli esiti dell'alcoltest, per cui la difesa chiedeva l'annullamento della condanna.
La decisione - Tale assunto lascia però indifferente il Tribunale, che dichiara l'imputato colpevole dell'ipotesi più grave del reato di guida in stato di ebbrezza. Il giudice afferma che è vero che il risultato dell'esame alcolemico può essere confutato, quando ad esempio si dimostri la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato ovvero l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, o anche quando vi sia una alterazione del tasso alcolemico riscontrato a causa dell'assunzione di farmaci. Quest'ultima ipotesi, tuttavia, deve essere dimostrata, o meglio, puntualizza il Tribunale, devono essere forniti gli elementi probatori «in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione».
Nel caso di specie, invece, la difesa si è limitata a una mera allegazione della certificazione medica attestante l'assunzione del farmaco potenzialmente idoneo a influenzare l'esito del test, senza indicare però che l'assunzione del farmaco è stata effettivamente la causa del rilevato tasso alcolemico, mentre sarebbe stato, a ogni modo, onere dell'imputato «accertarsi della compatibilità dell'assunzione del farmaco, avente una componente alcolica, con la circolazione stradale, prima di mettersi alla guida».
Tribunale di Campobasso-Sezione penale - Sentenza 15 novembre 2019 n. 621