Responsabilità

Guida in stato di ebbrezza: niente raddoppio della sospensione della patente ma confisca del veicolo

Il tribunale - interpretando non correttamente la vicenda - aveva punito l'indagato con 3 anni di sospensione della patente

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di Giampaolo Piagnerelli

In caso di guida sotto l'effetto di alcool e se la vettura è di proprietà dell'indagato non si può procedere al raddoppio della sospensione della patente, ma si attua la confisca del veicolo. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 2878/21.

La vicenda
Venendo ai fatti il tribunale di Ravenna con sentenza di patteggiamento ha applicato all'indagato la pena di 4 mesi di arresto e 1000 euro di ammenda per il reato ex articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada. Il Tribunale ha, inoltre, applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di 3 anni. Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento limitatamente alla parte in cui è stata disposta la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nella misura di tre anni. Sul punto la Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente agli anni di sospensione della patente in quanto il giudice di merito, sbagliando, ha ritenuto che il veicolo appartenesse a persona estranea al reato, provvedendo così al raddoppio ex articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada. Nella fattispecie si legge nella decisione dagli atti allegati (consultazione del sistema informativo Aci) che il veicolo appartenesse al ricorrente a far data dal 17 novembre 2017 il giudice è incorso nell'errore lamentato. Deve peraltro aggiungersi che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo. L'articolo 186, comma 2, lettera c del codice della strada infatti prevede: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stata commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea all'illecito".

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