Penale

Guida in stato di ebbrezza: pena sospesa o lavoro di pubblica utilità

La Cassazione chiarisce che gli istituti della conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale sono tra loro incompatibili

di Marina Crisafi

La sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità implica la tacita rinuncia alla sospensione condizionale. È quanto chiarisce la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 32885/2022) accogliendo il ricorso di un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza alla pena concordata di un mese e dieci giorni di arresto e 800 euro di ammenda, con pena sospesa ex articolo 165 c.p. subordinatamente alla prestazione di attività retribuita a favore della collettività per 6 mesi.

Il ricorso
A mezzo del proprio difensore, l'uomo adiva il Palazzaccio facendo valere la violazione della legge processuale penale e della legge penale, per avere il giudice sospeso la pena ex articolo 165 c.p., sulla base della considerazione che l'imputato aveva già goduto del beneficio in precedente occasione, "incorrendo in evidente errore, posto che la proposta di applicazione concordata della pena, accettata dal pm, era subordinata alla sua sostituzione con i lavori di pubblica utilità e non alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità".
Trattandosi di due misure alternative l'una all'altra e fra loro incompatibili, l'avvocato chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione
Gli Ermellini gli danno ragione. La giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte infatti occasione di precisare che "gli istituti della conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale sono tra loro incompatibili (cfr. Cass. n. 10939/2014, n. 30365/2015), mentre, la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 186, c. 9-bis, C.d.S. implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante l'incompatibilità tra i due istituti (cfr. n. 20726/2012).
Ergo, proseguono i giudici, se l'accordo fra le parti in ordine all'applicazione della pena viene subordinato alla sostituzione della medesima con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dall'articolo 186, comma 9 bis C.d.S., la decisione pronunciata ex articolo 444 c.p.p. che diversamente disponga la concessione della sospensione condizionata della pena ai sensi dell'articolo 165 c.p., subordinandola alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, "incorre nel vizio di difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, ricorribile per cassazione ex articolo 448, comma 2 bis c.p.p.
Per cui ricorso accolto e sentenza annullata senza rinvio.

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