Penale

Guida in stato di ebbrezza, sotto la lente dei giudici la recidiva e la revoca della patente

Non è configurabile la recidiva che impone la revoca della patente, se il primo reato consiste nell'aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

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di Andrea Alberto Moramarco

In caso di guida in stato di ebbrezza, non è configurabile la recidiva che impone la revoca della patente, se il primo reato consiste nell'aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in quanto i due reati sono strutturalmente differenti. Il termine per calcolare la recidiva, ad ogni modo, è fissato non nel momento della consumazione del delitto bensì in quello del passaggio in giudicato delle sentenza. E ancora, in caso di estinzione del primo reato per il buon esito della messa alla prova, il giudice può prendere in considerazione tale episodio come precedente specifico per la recidiva. Queste sono le affermazioni contenute nella sentenza n. 32209/2020 della Cassazione.

I fatti
La vicenda che ha offerto la possibilità alla Suprema corte di precisare tali concetti riguarda un ragazzo neopatentato, il quale per ben due volte nel giro di poco più di due anni commetteva gravi violazioni del Codice della Strada. Nella prima occasione, a febbraio 2016, il ragazzo si era reso colpevole del reato, ex articolo 187 comma 1-bis del Codice della Strada, di guida in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto sostanze stupefacenti provocando un incidente stradale; nel secondo caso, a marzo 2018, lo stesso veniva trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,33 g/l, commettendo così il reato ex articolo 186-bis commi 1 e 3, di guida in stato di ebbrezza alcolica.
Per il primo episodio era in atto la messa alla prova, con relativa sospensione del processo penale. Per il secondo, invece, il Tribunale in sede di patteggiamento disponeva una condanna sospesa, con aggiunta della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Ciò in quanto, secondo il giudice, l'imputato doveva considerarsi recidivo nel triennio, così come prescrive l'articolo 186-bis comma 5 del Codice della Strada, che appunto impone in tal caso la revoca della patente di guida.
La sentenza veniva però impugnata direttamente in Cassazione, dove la difesa del neopatentato riteneva errata la valutazione del Tribunale circa il termine iniziale della recidiva, che non poteva essere la data di commissione del fatto ma quella di passaggio in giudicato della sentenza, che nella fattispecie non vi era ancora, essendo il processo sospeso per messa alla prova. Per di più, secondo la difesa il buon esito della messa alla prova avrebbe estinto il reato comportando l'impossibilità di applicare sanzioni accessorie.

Il termine della recidiva è quello del passaggio in giudicato della sentenza
I giudici di legittimità ritengono il ricorso fondato e colgono l'occasione per effettuare delle precisazioni. In primo luogo, la Suprema corte condivide l'assunto difensivo sulla data di inizio del triennio della recidiva. Difatti, secondo giurisprudenza costante «allorquando si è commesso il reato per cui si procede, dev'essere passata in giudicato, nel biennio o nel triennio antecedente, una condanna per il medesimo reato». Pertanto, la data da prendere in considerazione non è quella della commissione del reato bensì quella del passaggio in giudicato della sentenza, che nella fattispecie non c'è perché il secondo episodio criminoso si è verificato prima della fine del periodo di prova.

Stupefacenti e alcool non intergrano la recidiva
Ciò detto, in secondo luogo, la Cassazione va oltre e spiega che nella fattispecie non vi sarebbe stata comunque una ipotesi di recidiva ex articolo 186-bis comma 5, tale da legittimare la revoca della patente. Ebbene, evidenzia il Collegio, affinché sussista la recidiva il secondo episodio delittuoso deve essere inquadrabile nella stessa figura di reato del primo episodio. Se questo accade quando i due delitti sono riconducibili alla guida in stato di ebbrezza, pur con diverse gradazione della gravità dell'illecito a seconda del tasso alcolemico accertato, lo stesso non può affermarsi quando i due reati sono diversi, come appunto nel caso di specie, ove si sono susseguiti il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti e quello di guida dopo l'assunzione di bevande alcoliche. Si tratta, infatti, di due figure di reato non accomunabili tra loro, stante la loro diversità strutturale.

L'estinzione del reato non esclude la recidiva
In terzo e ultimo luogo, i giudici di legittimità si soffermano sull'istituto della messa alla prova e sull'esito della sospensione del processo, che comunque non avrebbe effetti sulla sanzione amministrativa della revoca. Nello specifico, analizzando le differenze tra tale istituto e quello del lavoro di pubblica utilità, la Suprema corte sottolinea come anche in caso di estinzione del reato nessun dubbio sussiste in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ebbene, conclude la Cassazione, l'estinzione del reato per il buon esito della messa alla prova non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo come precedente specifico ai fini della recidiva nel biennio.

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