Penale

Guida in stato di ebbrezza: lo stato non dipende dall'assunzione di sciroppo per la tosse

In caso di assunzione di farmaci ad elevata concentrazione alcolica sta al guidatore non mettersi alla guida

di Giampaolo Piagnerelli

Pur di non farsi cogliere alla guida in stato di ebbrezza il guidatore ha imputato la "condizione di alterazione" all'assunzione di un comune sciroppo per la tosse e di un colluttorio. Di qui la richiesta dell'imputato dell'applicazione della particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del cp.

La perizia.
La Cassazione, tuttavia - con la sentenza n. 44947/21- ha puntualizzato che già il perito nominato avesse accertato che i medicinali richiamati non potevano in alcun modo incidere, se non marginalmente, sul valore alcolemico. Peraltro i giudici di merito avevano correttamente richiamato l'insegnamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'elemento psicologico del reato non è escluso dall'assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell'assunzione con la circolazione stradale. La Corte territoriale correttamente ha negato la causa di non punibilità (ex articolo 131-bis cp) secondo una valutazione di merito non illogica e quindi insindacabile in fase di legittimità. In proposito è stata valorizzata la non trascurabile pericolosità della condotta tenuta dal prevenuto, considerato che egli conduceva la vettura in un centro abitato, in evidente stato di ebbrezza e in orario notturno.

Non ravvisandosi assenza nella determinazione della causa di inammissibilità alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al versamento della sanzione pecuniaria quantificata in 3mila euro.

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