Comunitario e Internazionale

Hong Kong ratifica la Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili

A partire da marzo o giugno 2022, un contratto di compravendita di merci tra una azienda italiana ed una azienda di Hong Kong, salvo espressa pattuizione delle parti in senso contrario, sarà disciplinato dalla CISG

di Giovanni Lovisetti*

La Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili, adottata a Vienna nel 1980 nell'ambito delle Nzioni Unite, e perciò nota nel linguaggio degli operatori commerciali anche come "Convenzione di Vienna" o come CISG (acronimo di Convention on contract for the International Sale of Goods) è una normativa di grande importanza per tutte le aziende che esportino i loro prodotti all'estero. Il suo scopo è infatti quello di offrire un sistema normativo uniforme per i contratti di vendita internazionale di merci al fine di garantire maggiore certezza negli scambi commerciali ed una diminuzione dei relativi costi di transazione.

La CISG - a differenza delle normative di diritto internazionale privato, che risolvono un potenziale conflitto tra diverse leggi nazionali applicabili ad un contratto con elementi di internazionalità, individuando quale legge debba applicarsi al caso concreto – è una normativa di diritto materiale uniforme, ossia una normativa che contiene essa stessa le norme applicabili ad un contratto di vendita internazionale, senza che vi siano rimandi a questa o a quella legge nazionale.

L'importanza della Convenzione di Vienna risiede, per quanto attiene all'assetto normativo che disegna, nel buon livello di bilanciamento tra interessi del venditore e interessi del compratore: bilanciamento che in molti casi sarebbe più difficile da raggiungere se rimesso esclusivamente alla negoziazione delle parti del contratto. Essa disciplina aspetti fondamentali del rapporto contrattuale inclusi, tra gli altri, la formazione del contratto, gli obblighi delle parti, il passaggio del rischio del danneggiamento o perimento della merce.

Per quanto attiene all'estensione della sua applicabilità, la normativa assume rilevanza fondamentale se si considera che, ad oggi, oltre 90 Paesi hanno firmato e ratificato la CISG (Italia inclusa) e che, salvi i casi in cui l'applicabilità di tale normativa venga esclusa con una espressa pattuizione contrattuale, essa si applica automaticamente ai contratti di vendita internazionale di merci in tutti i casi in cui venditore e compratore abbiano le proprie sedi di affari in due Stati differenti, entrambi aderenti alla Convenzione (art. 1 CISG).

Dallo scorso settembre 2021 la Convenzione di Vienna ha assunto però una importanza ancora maggiore. Infatti, seppur con un "ritardo" di oltre 30 anni rispetto alla Cina Continentale, anche Hong Kong – Regione Amministrativa Speciale della Repubblica Popolare Cinese e tra i principali hub della finanza e del commercio a livello globale – ha deciso di aderire e di ratificare la CISG.

Senz'altro motivato anche da ragioni di supporto al commercio internazionale in un periodo in cui la pandemia da Covid-19 ha creato ostacoli del tutto nuovi per tipologia e portata (dalle gravi interruzioni della supply chain, all'aumento esponenziale dei costi del trasporto internazionale), nel periodo da marzo a settembre 2020 il governo di Hong Kong ha condotto una consultazione pubblica sull'applicazione della CISG, la quale ha raccolto sostanzialmente una unanimità di consensi. All'esito di tale consultazione, il 14 luglio 2021, è stato perciò presentato al Consiglio Legislativo di Hong Kong il disegno di legge sulla Vendita di beni mobili, il cui oggetto è esattamente l'attuazione della CISG all'interno della Regione Amministrativa Speciale.

Il disegno di legge è stato approvato il 29 settembre 2021 e l'Ordinanza conseguente entrerà in vigore in Hong Kong nel giorno che sarà indicato dal Segretario alla Giustizia con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Come dichiarato dallo stesso Dipartimento della Giustizia del governo di Hong Kong, "si prevede che l'Ordinanza avrà effetto in un periodo che va dai sei ai nove mesi dopo la sua approvazione". Ciò significa che, a partire da marzo o giugno 2022, un contratto di compravendita di merci tra una azienda italiana ed una azienda di Hong Kong, salvo espressa pattuizione delle parti in senso contrario, sarà disciplinato dalla CISG.

La notizia è da accogliere senz'altro positivamente per le aziende italiane che vendano i loro prodotti in Hong Kong le quali, anche qualora il contratto di vendita sia carente nella disciplina di dettaglio di alcuni termini e condizioni anche importanti, potranno fare affidamento sul fatto che le lacune saranno colmate mediante applicazione di una normativa certa, quella della CISG, che offre un set di disposizioni solido, equilibrato e ormai ampiamente "rodato" su scala mondiale. Le aziende italiane eviteranno altresì che il contratto di vendita possa essere disciplinato dalla legge di Hong Kong che, dato il sistema giuridico di Common Law in esso vigente, presenta notevoli differenze rispetto al sitema giuridico italiano.

Restano da indicare due temi importanti.

Il primo riguarda l'importanza di definire comunque, anche nel contratto di vendita con un'azienda di Hong Kong, la disciplina di alcuni aspetti dei quali la CISG volutamente non si è occupata, principalmente per ragioni di praticità legate all'impossibilità di prevedere una disciplina uniforme su aspetti giuridici così diversamente disciplinati tra Paese e Paese (si pensi al tema del momento del passaggio della proprietà di un bene mobile, o al tema della capacità di agire delle parti del contratto: entrambi temi che i vari Paesi disciplinano in maniera anche molto difforme l'uno dall'altro).

Il secondo punto riguarda invece i contratti di vendita di merci conclusi tra un'azienda con sede d'affari in Hong Kong e un'azienda con sede d'affari nella Cina Continentale (e.g. Shanghai). In questi casi la CISG si applicherà al contratto di vendita?
La risposta a questo quesito è molto importante se si pensa che, ancora oggi, Hong Kong è per gli investitori italiani una importante porta d'accesso al mercato cinese, e sono perciò molte le società commerciali italiane che utilizzano società da loro costituite in Hong Kong per fare business con aziende della Cina Continentale.

Ebbene, seppure, stando alla lettera della CISG, in un contratto di vendita tra una società di Hong Kong e una società di Shanghai la CISG non dovrebbe trovare applicazione, trattandosi di due città all'interno dello stesso Stato (la Repubblica Popolare Cinese), e mancando perciò il requisito della sede di affari di venditore e compratore collocate in Stati diversi, la soluzione dovrebbe essere che la CISG trovi applicazione. La Cina, per gli effetti che qui interessano, considera infatti Hong Kong alla stregua di uno Stato diverso, con conseguente piena applicabilità della CISG. Ulteriore buona notizia, perciò, per le società hongkonghine a capitale italiano che fanno business con la Cina Continentale.

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*A cura di Giovanni Lovisetti, Dezan Shira & Associates

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