La Corte costituzionale, sentenza n. 96 depositata oggi, con riguardo alla Riforma Cartabia del processo civile ha stabilito che la previsione secondo cui il giudice decide con decreto in ordine alle verifiche preliminari, prima dell'udienza di comparizione, va interpretata in modo che sia rispettato il principio del contraddittorio

Corte costituzionale - Sentenza 9 maggio-3 giugno 2024 n. 96 - Stralcio - Presidente Modugno; Relatore Amoroso

LA MASSIMA

Processo civile - Processo ordinario di cognizione - Verifiche preliminari - Questione di legittimità costituzionale - Censurata violazione dei criteri della legge delega - Ampia discrezionalità del legislatore delegato - Non fondatezza. (Costituzione, articolo 76; Cpc, articoli 101, 171-bis; legge 26 novembre 2021, n. 206, articolo 1; Dlgs 10 ottobre 2022, n. 149, articolo 3)

I confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati: in particolare, la norma espressa dall'articolo 171-bis del Cpc è riconducibile al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 5, lettera i), della legge n. 206 del 2021, che demanda al Governo l'introduzione di norme funzionali ad «adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a g)», costituendone un naturale sviluppo in quanto coessenziale alla realizzazione del meccanismo del deposito delle memorie prima dell'udienza ed essendo volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale sancito dalla lettera a) del medesimo articolo 1, comma 5, della legge delega, perché orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative.

Processo civile - Processo ordinario di cognizione - Verifiche preliminari - Questione di legittimità costituzionale - Censurata irragionevole disparità di trattamento tra questioni che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice e tutte le altre, che devono essere indicate alle parti, ma non anche decise - Diversità delle conseguenze derivanti dal provvedimento - Diversità della "liquidità" delle questioni - Ragionevolezza della distinzione - Non fondatezza. (Costituzione, articolo 3; Cpc, articolo 171-bis; legge 26 novembre 2021, n. 206, articolo 1; Dlgs 10 ottobre 2022, n. 149, articolo 3)

Non è fondata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 171-bis, comma 1, del Cpc nella parte in cui stabilisce un differente trattamento per le questioni, pur tutte rilevabili d'ufficio, che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice emanati con il decreto di fissazione dell'udienza e tutte le altre, che devono solo essere indicate alle parti (e non sono anche decise) nel medesimo decreto: tale diversa regola processuale è giustificata, da un lato, dalle differenti conseguenze che l'assunzione dei provvedimenti volti alla corretta instaurazione del contraddittorio (nei confronti delle parti in causa o di altre cui è necessario estendere lo stesso) ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi e il rilievo d'ufficio di altre questioni ad opera dell'autorità giudiziaria, hanno sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali sono suscettibili di incidere, dilatandoli, solo i primi, comportando, di regola, un differimento dell'udienza di trattazione, dall'altro lato, dalla circostanza che le verifiche preliminari relative alla regolarità delle notifiche e alla rappresentanza in giudizio si correlano a questioni "liquide" (con un basso tasso di controvertibilità) mentre le altre questioni rilevabili d'ufficio non sono tipizzate e sono maggiormente controvertibili tra le parti.

Processo civile - Processo ordinario di cognizione - Verifiche preliminari - Questione di legittimità costituzionale - Adozione con decreto di provvedimenti di carattere interlocutorio in violazione del principio del contraddittorio - Possibilità per il giudice di fissare apposita udienza su sollecitazione di parte o d'ufficio, prima o dopo l'adozione del decreto, ma senza introdurre preclusioni, fermo restando in difetto di udienza preventiva, la necessità di controllo di legittimità del decreto - Non fondatezza. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 101, 127, 127-bis, 171-bis, 171-ter, 175, 183, 186; legge 26 novembre 2021, n. 206, articolo 1; Dlgs 10 ottobre 2022, n. 149, articolo 3)

Non è fondata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 171-bis del Cpc, nella parte in cui prevede l'emanazione, con decreto, di provvedimenti di carattere interlocutorio fuori udienza e senza alcun contraddittorio preventivo con le parti: l'articolo 171-bis, infatti, nonostante imponga che il giudice, sin dal decreto di fissazione dell'udienza, indichi alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, in modo che le parti siano sollecitate a sviluppare la propria posizione su di esse già nelle memorie di cui al successivo articolo 171-ter, non esclude che il giudice - vuoi prima, vuoi dopo l'emanazione del decreto, vuoi d'ufficio, vuoi su richiesta di parte - abbia il potere discrezionale di fissare (eventualmente nelle più agili forme consentite dai collegamenti audiovisivi) un'udienza ad hoc, con eventuale differimento o fissazione di una nuova udienza di comparizione, che non comporta né preclusioni né decadenze per le parti, determinando i punti su cui essa deve svolgersi, fermo restando che, in difetto della fissazione di questa nuova udienza, nell'udienza di trattazione il giudice è tenuto in ogni caso a discutere con le parti circa la legittimità dei provvedimenti ordinatori emessi con il decreto di fissazione dell'udienza, i quali sono, pertanto, suscettibili di essere confermati, modificati o revocati. Ove una parte solleciti il giudice a fissare un'udienza anticipata al fine di realizzare il contraddittorio su una questione di rito, rilevata d'ufficio dal giudice stesso e decisa con decreto, l'ordinanza di conferma adottata nell'udienza di prima comparizione non comporta preclusioni o decadenze per la parte stessa ove quest'ultima non abbia posto in essere l'attività processuale prescritta con decreto.

A meno di un anno dal 30 giugno 2023, data di entrata in vigore del sistema delle cosiddette "verifiche preliminari", introdotto nel processo ordinario di cognizione come innovato dalla riforma Cartabia attuata dal Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149, il giudice delle leggi, con la pronuncia in commento, ha già avuto modo di pronunciarsi sulla sua legittimità costituzionale, fornendo interessanti e importanti precisazioni di portata generale che in parte anticipano l'atteso decreto del "correttivo".

Considerazioni introduttive: un inquadramento delle "verifiche preliminari"

Come ...

Riproduzione riservata Ⓒ