Il provvedimento - da ritenersi attuativo dell'articolo 9 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2022), laddove attribuisce alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali - si fa carico di rivedere la cornice sanzionatoria di tutti i reati contro gli animali (non solo quelli ricompresi nel suddetto Titolo IX-bis), ritenuti inadeguati nell'applicazione pratica avutasi in questi lustri e, comunque, non più in linea con l'evoluzione del diritto europeo.
«Dei delitti contro gli animali» e non più «contro il sentimento per gli animali»: dopo oltre vent'anni dalla legge n. 189/2004 - che aveva introdotto nel Libro II del Codice penale, con quest'ultima denominazione, il Titolo IX-bis - la legge 6 giugno 2025 n. 82, cambiandone la rubrica, compie un significativo cambio di passo verso la tutela penale diretta degli animali, in conformità all'articolo 13 del Trattato di Lisbona che sancisce il pieno riconoscimento degli animali come esseri senzienti....
I punti chiave
- Modifica del Titolo IX-bis del Libro secondo del Codice penale (Legge 6 giugno 2025, n. 82, articolo 1)
- Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali (Legge 6 giugno 2025, n. 82, articolo 4)
- Modifiche ai reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 del Codice penale (Legge 6 giugno 2025, n. 82, articoli 2, 3, 5 e 13)
- Introduzione dell'articolo 25-undevicies del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Legge 6 giugno 2025, n. 82, articolo 8)
- Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201 in materia di protezione degli animali da compagnia (Legge 6 giugno 2025, n. 82, articolo 9)
- Le altre modifiche in materia di sanzioni amministrative pecuniarie (Legge 6 giugno 2025, n. 82, articoli 10, 11 e 14)
EDITORIALE - Riforma della Giustizia, l'ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma