I CONTI CORRENTI PROMISCUI DI IMPRENDITORI INDIVIDUALI
Nel caso in cui l’imprenditore individuale abbia effettuato il pagamento della cauzione e di parte della prima fattura di acquisto utilizzando il proprio conto personale (che pertanto verrà considerato ad uso promiscuo), si registrerà l’operazione nei modi ordinari, utilizzando, per il pagamento effettuato con il conto promiscuo, un conto denominato “Titolare c/versamenti”, trattandosi, nella sostanza, di versamento effettuato dall’imprenditore (in caso di contabilità semplificata, non vi è l’obbligo di registrazione dei movimenti finanziari).L'imprenditore individuale, sia che adotti il regime contabile ordinario sia nel caso in cui adotti un regime di contabilità semplificata (quindi, con volume di ricavi inferiore a 400.000 o a 700.000 euro, a seconda se svolge attività di prestazione di servizi o altre attività), non è obbligato a tenere un conto corrente dedicato per lo svolgimento della propria attività d’impresa (l’obbligo nasceva dall’inserimento di un comma all’articolo 19 del Dpr 600/1973 da parte dell’articolo 35 del decreto "Bersani", poi abrogato dall’articolo 32 del Dl 112/2008).In caso di contabilità ordinaria, potrebbe essere, tuttavia, opportuno (ma non vi è comunque l’obbligo) possedere un conto corrente dedicato all’attività d’impresa, distinto da quello personale.