Immobili

I dati dei condòmini morosi comunicati al creditore devono essere completi

E' la precisazione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l' ordinanza del 1° luglio 2022

di Fulvio Pironti

I dati dei condòmini inadempienti trasmessi al creditore insoddisfatto devono essere esaurienti e completi. Pertanto, il condominio è tenuto a comunicare, tramite l'amministratore, l'elenco nominativo dei condòmini morosi corredato dei codici fiscali, date e luoghi di nascita, residenze o domicilii, millesimi di proprietà e tabella applicabile nonché importi spettanti ad ognuno. E' l'importante precisazione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere mediante ordinanza del 1° luglio 2022.

Il caso

La vicenda si origina dalla richiesta di condanna, avanzata da una impresa mediante ricorso ex articolo 702 bis Codice procedura civile, di un condominio a rendere conoscibili i dati dei condòmini insolventi relativamente al contratto di appalto. Essendo i dati forniti dall'amministratore parziali, la creditrice ha azionato la pretesa chiedendo anche la condanna a saldare una somma per ogni giorno di ritardo. Il condominio ha eccepito di aver assolto all'obbligo comunicando i nominativi di tre morosi in uno agli importi spettanti.

La decisione
Il decidente premette che la costituzione del condominio - il cui oggetto rientra nelle prerogative dell'amministratore e l'obbligo di fornire i dati è normato - non necessita della delibera autorizzativa.
La creditrice ha sollecitato il condominio a renderle i dati. L'amministratore è tenuto, in forza dell'articolo 63 Disposizioni attuative codice civile, a trasmettere ai creditori che lo interpellino i dati dei morosi. I condòmini adempienti potranno essere aggrediti esecutivamente solo dopo che il creditore avrà tentato di soddisfarsi sugli insolventi. La riforma sul condominio ha colmato una lacuna emersa in séguito all'indirizzo nomofilattico (Sezioni Unite, n. 9148/2008) per il quale, guadagnata la condanna dell'amministratore, il creditore può procedere esecutivamente nei confronti dei condòmini secondo le quote spettanti.
Il tribunale si sofferma sui contrapposti orientamenti relativi alla legittimazione passiva del soggetto tenuto a fornire i dati. Secondo un orientamento superato, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore i dati degli insolventi va rivolta, trattandosi di obbligo posto a carico dell'amministratore correlato all'obbligo di tenuta del registro anagrafico condominiale, nei confronti dell'amministratore e non del condominio. L'orientamento maggioritario, cui aderisce il tribunale, ritiene, invece, che il condominio, in persona dell'amministratore, sia legittimato passivo. L'amministratore è obbligato in ragione della veste di mandatario. Qualora disattenda negligentemente i suoi doveri e il condominio subisca una ingiusta condanna, quest'ultimo potrà intentare l'azione di responsabilità.
L'obbligo può considerarsi soddisfatto con la trasmissione delle generalità complete dei condòmini, dati catastali degli immobili (rilevabili dal registro anagrafico condominiale), quote millesimali e importi debitorii scaturenti dal riparto redatto in ragione delle relative tabelle. Nel caso di specie, gli elementi forniti dall'amministratore erano parziali, tant'è che la missiva riportava solo i nomi e cognomi dei morosi e le somme dovute. In buona sostanza, è stata omessa l'indicazione completa delle generalità, dei dati afferenti ai cespiti immobiliari e relative quote millesimali.
In definitiva, il tribunale ha accolto la domanda condannando il condominio, in persona dell'amministratore, a fornire, con riguardo al contratto di appalto, l'elenco nominativo dei condòmini morosi completo del codice fiscale, date e luoghi di nascita, residenze o domicili, indicazione dei millesimi di proprietà e tabella applicabile nonché somme dovute da ognuno. In forza dell'articolo 614 bis Codice procedura civile ha anche fissato una somma a carico del condominio e a favore della creditrice per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento.

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