Famiglia

I diritti dei fanciulli e la loro attuazione in italia

Attraverso la ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza l'Italia ha assunto l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione dei diritti in essa sanciti e di predisporre un più adeguato e complesso sistema di tutela, di sostegno e di promozione dei diritti. Significativa in tal senso è stata l'istituzione di adeguati strumenti per sviluppare una effettiva e organica politica per l'infanzia e l'adolescenza.

di Sabina Anna Rita Galluzzo


Anche quest'anno il 20 novembre, data in cui si celebra la giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, è stata un'occasione per riflettere sull'attuazione dei diritti dei minori.

Fulcro di questa tematica è com'è noto la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge 176.

La Convenzione, che è il primo strumento internazionale vincolante relativo alle persone di minore età, costituisce il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche: sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente, tramite la ratifica, al rispetto dei diritti in essa riconosciuti. Mancano all'appello gli Stati Uniti d'America che hanno firmato il trattato senza peraltro mai ratificarlo.

Minore come soggetto di diritti
Le norme contenute nella Convezione rappresentano uno statuto completo e organico dei diritti del fanciullo. Si tratta di un testo giuridico di eccezionale importanza poiché riconosce, tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.

La persona minore di età, in virtù di una vera e propria rivoluzione culturale, scaturita dalla Convenzione ONU, non viene più considerata oggetto di protezione ma soggetto titolare di diritti. Il minorenne pertanto, una volta inteso come destinatario passivo dei diritti, diviene un nuovo soggetto titolare dei diritti stessi, che va ascoltato, informato, e rispettato.

La Convenzione
Da un punto di vista strettamente strutturale la Convenzione è composta da 54 articoli ed è divisa in tre parti: la prima contiene l'enunciazione dei diritti (artt. da 1 a 41), la seconda individua gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e il monitoraggio (artt. 42-45), mentre la terza riguarda la procedura di ratifica (artt. 46-54).

Alla Convenzione si affiancano i seguenti tre Protocolli, approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000 (i primi due) e nel 2011 (il terzo):

•il Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;
•il Protocollo opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini;
•il Protocollo opzionale sulla procedura di reclamo.

Campo di applicazione
La Convenzione si applica, ai sensi dell'art. 1, ai minori di 18 anni. Essa infatti definisce "fanciullo" ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo che, ai sensi della legge applicabile, abbia raggiunto prima la maggiore età.

Si consideri comunque che nei Paesi membri dell'Unione Europea vi è un'uniformità nell'indicazione dell'età in cui si diviene maggiorenni, momento individuato nei 18 anni, età che comunque viene presa in considerazione anche dal Reg. Eu. 1111/2019 (che entrerà in vigore nel 2022).

I principi fondamentali
Dal testo della Convenzione vengono comunemente enucleati quattro principi fondamentali:

•non discriminazione (art. 2): ogni bambino deve godere degli stessi diritti senza eccezioni dovute a razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, stato sociale, origini, condizioni economiche,
•diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione,
•superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità,
•ascolto delle opinioni del minore (art. 12): i fanciulli hanno diritto ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano.

Il "Best interest of the child"
Merita un approfondimento il principio del "superiore interesse del minore", criterio guida che permea l'intero complesso del diritto minorile, e che la Convenzione richiede sia sempre oggetto di "primaria considerazione". Prescindendo in questa sede dalle disquisizioni sulla traduzione italiana dell'espressione inglese "best interest of the child", si evidenzia che tale principio costituisce una clausola generale predisposta al fine di consentire al giudice la valutazione concreta delle peculiarità della situazione sottoposta al suo esame affinché adotti la decisione che a suo giudizio realizza il miglior interesse del minore.

In base a questo principio chi deve assumere una decisione relativa alla vita di un fanciullo, a livello legislativo, giudiziario, amministrativo o anche scolastico e familiare deve individuare ciò che maggiormente può portare al massimo benessere possibile per il minore. La decisione assunta dovrà di conseguenza tendere a realizzare la soluzione migliore per il bambino in quella determinata situazione concreta.

Il concetto di best interest of the child nella legislazione italiana…
Venendo al nostro ordinamento si sottolinea come l'espressione permei tutto il sistema giuridico.
A titolo meramente esemplificativo si evidenzia:

•l'art.317-bis c.c. che stabilisce che i provvedimenti richiesti dagli ascendenti del minore, volti a salvaguardare rapporti significativi con lo stesso, vanno pronunciati nel suo superiore interesse;
•l'art. 337 ter c.c. che stabilisce che nel decidere dell'affidamento dei figli il giudice adotta i provvedimenti nel loro esclusivo interesse e prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori solo se non contrari all'interesse del minore;
•l'art. 337- quater c.c. secondo cui il giudice può superare la regola dell'affido condiviso affidando così i figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore;
•l'158 c.c. in tema di separazione consensuale secondo cui il giudice può rifiutare l'omologazione solo quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi;
•l' art. 8 L. 47/2017 che stabilisce che il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse;
•la L. 184/1983 in materia di adozione nazionale e internazionale che fa riferimento in molteplici disposizioni e in relazione ai vari momenti della procedura all'interesse del minore.

...e nella giurisprudenza nazionale
Innumerevoli sono inoltre i provvedimenti giurisprudenziali in cui la scelta del giudice è stata dettata dall'esigenza di realizzare l'interesse del minore. Per sommi capi e a titolo meramente esemplificativo si può in questa sede solamente sottolineare che i giudici italiani hanno precisato che:

•il regime legale dell'affidamento condiviso, può essere superato solo in nome del superiore interesse del minore (Cass. 19323/2020);
•in tema di affidamento dei figli il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum", in relazione nella specie alla responsabilità genitoriale (Cass. S.u. 11583/2019);
•in caso di madre con bambini piccoli l'estradizione può essere disposta, ai sensi dell'art.705 c.p.p., solo previa verifica che lo specifico trattamento penitenziario cui sarebbe sottoposta l'estradanda consenta la salvaguardia dell'integrità psicofisica del minore (Cass. 1677/2020);
•in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art. 262 c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla norma avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore (Cass. 18161/2019);
•in tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicità, è necessaria, a pena di nullità del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell'art. 263 c.c. mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo (Cass. 1957/2016);
•in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 286/1998 il giudice deve decidere all'esito di un esame circostanziato del caso che va condotto tenendo conto dell'interesse del minore (Cass. S.u. 15750/2019).

Da evidenziare sono poi quegli interventi che, in nome dell'interesse del minore, hanno dato rilevanza alla figura del genitore c.d. sociale, o a unioni omosessuali, riconoscendo l'adozione in casi particolari del figlio del partner o la trascrivibilità nei registri dello stato civile dell'atto di nascita formato all'estero con due genitori dello stesso sesso.

In materia è stato così affermato:
-la domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre biologica con questa stabilmente convivente può essere accolta nel nome dell'interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva (Cass. 12962/2016);
-il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato all'estero nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all'estero (Cass. 19599/2016; Cass. 14878/2017);
-in presenza di un rapporto stabile e significativo di natura genitoriale tra i bambini ed il genitore sociale, pur in mancanza di un legame biologico, debbono disporsi i provvedimenti volti a garantire il superiore interesse del minore a mantenere tale legame di natura familiare, non si tratta di riconoscere un diritto ex novo in capo ai minori ma di garantire tutela ad uno stato di fatto già esistente da anni, nel superiore interesse dei bambini i quali hanno trascorso i primi anni della loro vita all'interno di un contesto familiare che vedeva insieme la madre biologica con la madre sociale, figura che essi percepiscono come riferimento affettivo primario (Corte d'Appello di Palermo, Sez. civ. I, 30 agosto 2015).

Ascolto del minore
Fondamentale nel contesto dei diritti dell'infanzia è il diritto del minore all'ascolto. Le due previsioni, quella del superiore interesse del minore e quella del suo ascolto sono strettamente collegate. Assumere infatti una decisione nei riguardi del fanciullo che tenga conto di quello che è il suo superiore interesse presuppone necessariamente una conoscenza delle sue esigenze e quindi un suo ascolto.

In particolare l'art. 12 della Convenzione, in coerenza con la concezione del minore come soggetto di diritti e protagonista delle scelte che riguardano la sua vita, prevede l'obbligo per gli Stati parti:

- di garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa,
- di fornire in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato,
- di tenere conto delle opinioni espresse dal bambino in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

Nell'ordinamento italiano il principio ha dato origine a importanti provvedimenti legislativi e in particolare all'art. 315-bis c.c., introdotto dalla c.d. riforma della filiazione, (L. 219/2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", e D.lgs. 154/2013), che prevede un generale diritto per il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il diritto all'ascolto del minore è inoltre previsto nello specifico in molte altre disposizioni tra le quali quelle relative ai procedimenti de potestate, (artt. 330 e 333 c.c.); ai procedimenti per l'affidamento del minore (l'art. 337-octies c.c.); alle azioni di status (art. 250 c.c. e 269 c.c.), al procedimento per l'attribuzione del cognome art. 262 c.c.; al procedimento per la scelta del tutore art. 348 c.c .

In materia di adozione nazionale e internazionale inoltre l'ascolto del minore, era già previsto precedentemente alla riforma. Si stabilisce infatti l'ascolto del minore dodicenne e anche di età inferiore se ritenuto capace di discernimento in relazione ai momenti più salienti della procedura tra i quali: l'affidamento (art. 4), la dichiarazione dello stato di adottabilità (art. 15), l'affidamento preadottivo in relazione alla coppia prescelta (art. 22); l'adozione, prima in generale, poi nei confronti della coppia prescelta (art.7 e 25), l'adozione in casi particolari (art. 45).

L'ascolto è altresì previsto dalla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 che all'art. 13 stabilisce che il giudice può rifiutare il ritorno del minore nel paese da cui è stato illegittimamente trasferito nel caso in cui questi si opponga ed abbia un'età e una maturità tali da rendere opportuno il fatto di tenere in considerazione il suo parere.

Lo stretto collegamento con il principio dell'interesse del minore fa si inoltre che non si proceda all'ascolto del minore quando questo è contrario al suo interesse. L'audizione, si sostiene, è infatti un adempimento necessario "salvo che il mancato ascolto non sia giustificato dal superiore interesse" dei minori stessi (Cass. 21662/2012).

In questa linea di pensiero si pongono quei provvedimenti che sostengono che "il diniego di ascolto del minore può essere fondato sulla valutazione dell'età, delle condizioni e dei disagi già manifestati dallo stesso, quindi, sulla conclusiva, seppure implicita, attribuzione di prevalenza alle esigenze di tutela dell'interesse superiore del bambino, anche a non essere ulteriormente esposto al presumibile danno derivante dal suo coinvolgimento emotivo nella controversia che vede contrapposti i genitori" (Cass. 6645/2013; Cass. 13241/2011).

É la legge stessa inoltre a stabilire che nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto qualora sia in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo (art. 337-octies). È palese infatti che un ascolto superfluo, perché vertente su circostanze acclarate o non contestate, possa ritenersi dannoso per la serenità e l'equilibrio del minore.

L'audizione è dunque lo strumento per fare partecipare la persona minore di età al procedimento destinato ad emettere una decisione che riguarda e che a volte modifica radicalmente la sua vita attraverso la manifestazione dei propri desideri e bisogni.

L'audizione pertanto, o meglio il diritto del minore ad essere ascoltato, è strettamente connesso all'interesse superiore dello stesso minore, è un potere dato al minore, capace di discernimento, di influire sulla formazione del convincimento del giudice i cui effetti possono incidere in maniera rilevante sulla sua vita.

In questo contesto si sottolinea come l'art. 315-bis c.c. a differenza dell'abrogato art. 155-sexies c.c. (che regolava l'ascolto del minore in relazione alla separazione dei coniugi) non tratteggi il dovere del giudice di ascoltare il minore ma delinei il diritto dello stesso ad essere ascoltato dal giudice, "così guardando al fanciullo non come semplice oggetto di protezione ma come vero e proprio soggetto di diritto, a cui va data voce nel momento conflittuale della crisi familiare" (Tribunale Varese, 24 gennaio 2013 ).

Diritti e libertà
Molti sono i diritti e le libertà previste per i fanciulli dalle singole norme della Convenzione. Facendo una carrellata veloce si evidenzia:

•il diritto ad essere registrato immediatamente al momento della nascita. In proposito si sottolinea che la legge italiana prevede che il figlio sia registrato entro dieci giorni dalla nascita (art. 30 D.P.R. 396/2000) in violazione dell'obbligo previsto dalla Convenzione,
•il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (art. 6),
•il diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza, all'identità (art. 7 ),
•il diritto a essere protetto da interferenze nella propria privacy, all'onore e alla reputazione (art. 16),
•il diritto alla salute e alle cure speciali se disabile (artt. 23 e 24),
•il diritto alla sicurezza sociale (art. 25),
•il diritto ad un livello di vita adeguato (art. 27),
•il diritto all'istruzione. Si prevede che il diritto fondamentale all'educazione, almeno a livello elementare dovrebbe essere gratuita ed obbligatoria, e a livello superiore accessibile a tutti (art. 28),
•il diritto al riposo al tempo libero e al gioco (art. 31),
•il diritto alla speciale protezione durante i conflitti armati (art. 38),
•i diritti relativi alla tutela penale, anche nel processo (artt. 37 e 40).

Al fanciullo inoltre è riconosciuta:
•la libertà di espressione e di ricevere informazioni (art.13),
•la libertà di pensiero, coscienza e religione (art.14),
•la libertà di associazione e riunione pacifica (art.15).
Il minore ha altresì diritto:
•ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso (art.32),
•ad essere protetto contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento (art.19),
•ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale (art.34),
•a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti (art.37),
•a non partecipare a conflitti armati (art.38).

Rapporto famiglia - bambino
Diverse norme sono poi dedicate al rapporto del fanciullo con la sua famiglia. In particolare gli Stati devono garantire:
•il diritto del fanciullo a non essere separato dai genitori tranne nel caso in cui questi lo maltrattino o lo trascurino oppure se vivano separati (art. 9),
•il diritto del fanciullo separato dai genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse preminente (art. 10),
•il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo (art. 18).

Si fa qui riferimento alla L. 54/2006 sull'affidamento condiviso che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità, allo scopo, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione di New York, di attuare il diritto del minore ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, pur in presenza di una crisi del loro rapporto. Il figlio ha pertanto diritto, pur dopo la separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con madre e padre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (art. 337-ter c.c.). Inoltre, sempre in attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione, e al fine di una piena realizzazione della condivisione dei poteri-doveri che spettano ai genitori nei confronti del figlio si stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

La Convenzione inoltre prevede che:
•se i genitori e il figlio vivono in nazioni diverse hanno diritto al ricongiungimento (10)
•un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi, salvo circostanze eccezionali (10)
•gli Stati parti hanno l'obbligo di adottare provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero (art. 11)
Merita un accenno in tal senso la normativa in materia di immigrazione e in particolare l'art. 29-bis D.lgs. 286/1998, introdotto dalla L. 47/2017, legge in materia di "minori stranieri non accompagnati", secondo cui se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado, prescindendo dalle condizioni di reddito e alloggio.
Si ricorda inoltre la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con L. 64/1994, in materia di sottrazione internazionale di minorenni, finalizzata a tutelare il minore a fronte di trasferimenti illeciti.

Altre disposizioni convenzionali stabiliscono ancora che il minore ha diritto a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi (7). Qualora peraltro sia privo di un ambiente familiare adeguato deve essere possibile il ricorso ad una protezione sostitutiva che gli consenta in via temporanea o definitiva, di ricevere le cure indispensabili alla sua crescita (20).

Nell'ordinamento italiano questi fondamentali principi si ritrovano oltre che in generale nella normativa in materia di adozione anche:
•nell'art. 315-bis c.c. secondo cui il minore ha diritto a crescere in famiglia,
•nell'art. 1 della L. 184/1983 secondo cui il minore ha diritto a crescere e ad essere educato nella propria famiglia,
•nell'art. 8 della L.184/1983 secondo cui sono dichiarati in stato di adottabilità i minori privi di adeguata assistenza morale e materiale,
•nell'art. 28 L. 184/1983 che stabilisce il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini.

Ratifica della Convenzione
L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991, con l'approvazione della legge n. 176. Attraverso la ratifica la Convenzione ha acquisito valore giuridicamente vincolante nel nostro ordinamento e l'Italia ha assunto l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione dei diritti in essa sanciti e di predisporre un più adeguato e complesso sistema di tutela, di sostegno e di promozione dei diritti. Significativa in tal senso è stata l'istituzione di adeguati strumenti per sviluppare una effettiva e organica politica per l'infanzia e l'adolescenza.

In particolare con L. 451/1997 sono state istituite la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.
Si evidenzia inoltre la L. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", provvedimento che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del c.d. Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale. Scopo e obiettivo della legge, attraverso la concretizzazione del fondo, è quello di attuare e favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.

Si consideri inoltre la L. 112/2011 istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, organismo che ha la specifica finalità di assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età. L'autorità, come è noto, ha compiti diretti sia alla tutela generale dei minori presenti sul territorio italiano, che alla salvaguardia di determinati diritti ed ha anche poteri di intervento sui singoli casi.

Il meccanismo di monitoraggio
E' la stessa Convenzione a prevedere una serie di controlli e strumenti al fine di garantire che i diritti in essa riconosciuti non restino sul piano formale ma siano concretamente attuati. É stato in particolare istituito, a tal fine, il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo indipendente, con il compito di esaminare i progressi dei vari Stati nella messa in pratica degli obblighi sanciti dalla Convenzione.
Il comitato, con sede a Ginevra, è composto da 18 esperti, eletti dagli Stati firmatari e ripartiti in maniera geograficamente equa ed è incaricato di analizzare i rapporti periodici che i vari Paesi devono presentare ogni cinque anni.

L'Italia ha presentato nel 2019 il quinto e il sesto rapporto sull'attuazione della Convenzione Onu ricevendo dal Comitato le relative "osservazioni conclusive", che, oltre ad apprezzamenti per i progressi compiuti contengono anche raccomandazioni per il superamento delle aree di criticità.

In particolare il Comitato ha apprezzato alcune leggi approvate in questi anni tra cui la Legge 71/2017 sulla prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e la Legge 47/2017 in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

D'altro canto ha messo in luce alcune carenze. Tra queste si evidenzia un'attuazione di diritti molto diversa da una regione all'altra sia in relazione all'accesso ai servizi per la prima infanzia che in relazione alla tutela sanitaria. Ha inoltre sottolineato la sussistenza di situazioni di povertà dei fanciulli.

Ha raccomandato altresì in particolare di adottare misure urgenti in tema di: distribuzione delle risorse finanziarie, con la richiesta di tener conto dei diritti dei minorenni più vulnerabili; non discriminazione delle persone di minore età sotto ogni aspetto; educazione e istruzione, tra cui lotta alla dispersione scolastica, edifici scolastici sicuri e accoglienti e attuazione della legge contro il bullismo e il cyberbullismo.

Il Comitato Onu ha tra le altre cose raccomandato di: potenziare il sistema di raccolta dati in tema di infanzia e adolescenza; introdurre un sistema nazionale di raccolta dati in materia di violenza contro i minorenni; garantire piena autonomia e indipendenza all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Attenzione è altresì stata posta ai minorenni migranti, rifugiati e richiedenti asilo, con la richiesta, fra l'altro, di adottare i decreti attuativi della legge 47/2017 sui minori non accompagnati, iniziative sull'accertamento dell'età, sull'accoglienza e inclusione e sulla sollecita nomina dei tutori volontari.

Si sottolinea inoltre la necessità dell'effettivo ascolto e partecipazione di bambini e ragazzi nelle scelte politiche e nelle decisioni che li riguardano.

Conclusioni
Dalla ratifica della Convenzione di New York pertanto molto è stato fatto ma molto è ancora da fare anche perché, come precisato dalla Garante dell'infanzia uscente Filomena Albano, emergono nuovi diritti: tra questi, "il diritto dei bambini a non essere lasciati soli, a non dover assistere a discussioni o litigi tra genitori, a coltivare i propri sogni e a realizzarli, a utilizzare in modo consapevole e sicuro i nuovi media digitali".

Ci si consenta infine un accenno alla sfida attuale dell'emergenza sanitaria che limita notevolmente i diritti dei bambini e degli adolescenti. I fanciulli sono in questo periodo privati di esperienze fondamentali e di rapporti formativi. Viene notevolmente limitata la libertà di socializzare, di fare attività sportiva di gruppo, o esperienze religiose. Viene limitata la stessa frequentazione con il genitore non convivente e con i nonni magari residenti fuori regione.

I minori inoltre, almeno i più grandi, stanno perdendo in questi mesi la vita scolastica che è ben noto non è sostituibile dalla didattica a distanza che, pur realizzata da professori pieni di buona volontà, priva i giovani dell'insostituibile contatto umano. Le lezioni on line non sono usufruibili allo stesso modo da tutti i ragazzi, magari privi di un'adeguata connessione internet o di computer, senza contare le maggiori difficoltà per gli alunni con disabilità o problemi di apprendimento. Questa situazione rende così ancora più evidenti quelle situazioni di diseguaglianza evidenziate dal Comitato Onu.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©