La documentazione tardivamente prodotta nel primo grado del giudizio, deve ritenersi legittimamente acquisita in sede di gravame, e la Commissione regionale deve esaminarla.
La produzione di nuovi documenti
Secondo la Cassazione (ordinanza n. 10211/25) “in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex articolo 58 del Dlgs 546/1992, deve avvenire, ai sensi dell’articolo 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza”. Tuttavia l’inosservanza...

