I documenti tardivamente prodotti in primo grado vanno esaminati dal giudice d’appello
Nel contenzioso tributario il documento deve essere già stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado
La documentazione tardivamente prodotta nel primo grado del giudizio, deve ritenersi legittimamente acquisita in sede di gravame, e la Commissione regionale deve esaminarla.
La produzione di nuovi documenti
Secondo la Cassazione (ordinanza n. 10211/25) “in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex articolo 58 del Dlgs 546/1992, deve avvenire, ai sensi dell’articolo 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza”. Tuttavia l’inosservanza...