Famiglia

I genitori separati possono spostarsi per vedere i figli anche nelle zone rosse

Ma per gli incontri occorre seguire il percorso più breve

di Giorgio Vaccaro

I limiti agli spostamenti, ripristinati per contenere i contagi da Covid-19, tornano a preoccupare i genitori separati che devono gestire i rapporti con i figli non conviventi. Questa volta i vincoli sono legati alla divisione dell’Italia in zone di colore diverso, che coincidono con le regioni. A disporla è stato il Dpcm del 3 novembre, che ha introdotto restrizioni rafforzate nelle regioni rosse e arancioni, con il divieto di spostarsi fuori dai confini della regione e anche all’interno del suo territorio.

Tornano quindi attuali gli interrogativi dei genitori separati rispetto alla gestione della responsabilità genitoriale e alla possibilità di muoversi per andare dai figli non conviventi se, ad esempio, devono spostarsi all’interno di una zona rossa o arancione o muoversi tra regioni. Al centro c’è l’onere genitoriale di non far mancare ai figli il proprio contributo alla crescita, che si esplica con la frequentazione. Una questione complicata dai conflitti che possono dividere i genitori separati e che già sono emersi durante ilockdown della scorsa primavera.

Le norme e i chiarimenti
Va chiarito subito che, come già nello scorso lockdown, neanche gli ultimi Dpcm con le misure per contenere i contagi da Covid-19 hanno previsto disposizioni che impediscano o rendano più difficile la normale alternanza, nella frequentazione dei figli minori, da parte del genitore non collocatario, con le modalità disposte dal giudice o concordate tra le parti.

Di più: a tranquillizzare i genitori e a evitare che si riaccendano i conflitti sul diritto del figlio a mantenere i contatti con il genitore non convivente è anche la risposta a una delle Faq sulle misure adottate dal Governo pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio. Si chiarisce infatti che, anche nelle zone rosse o arancioni, «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti». Viene anche ovviamente precisato che gli spostamenti per raggiungere i figli e per portarli a casa propria devono essere fatti seguendo il percorso più breve e mantenendo l’osservanza delle prescrizioni di tipo sanitario che valgono per tutti. Così, se il genitore si dovesse trovare in quarantena, questo gli impedirebbe di raggiungere i figli; d’altro canto, proprio la necessità di osservare la quarantena lo renderebbe esente da qualsivoglia, possibile accusa di non aver osservato l’obbligo di frequentare i figli.

I limiti
La casistica delle possibili complicazioni rispetto al sereno esercizio della responsabilità genitoriale è vasta, ma, a risolvere la maggior parte dei dubbi, viene in soccorso un principio pacifico: le limitazioni agli spostamenti non si applicano al rapporto tra genitori e figli non conviventi e le preoccupazioni per le astratte possibilità di contagio non valgono come elementi validi a sottrarsi o a sottrarre i figli dalla frequentazione con il genitore non convivente.

A fermare gli incontri, piuttosto, è l’esistenza di un contagio, che obbliga alla quarantena e al successivo iter per la verifica della cessata positività. Solo in questo caso il diritto dei figli a mantenere rapporti con i genitori deve cedere rispetto al prevalente diritto alla salute.

Nella situazione che stiamo vivendo è richiesta una maggiore collaborazione dei genitori per la tutela dei propri figli. In tal senso è evidente come il genitore che abbia con sé il figlio minore debba ad esempio rispettare il divieto di assembramento, evitando di avvicinarsi ad altri.

Il contenzioso
Anche se il principio generale è quello che nulla cambia con l’emergenza per le visite ai figli, a meno che non ci sia un contagio, nel primo lockdown non sono mancati i conflitti tra i genitori. Le questioni sono state trattate perché, nonostante la sospensione dei termini e delle udienze della scorsa primavera, l’attività della giustizia è proseguite per le esigenze urgenti delle famiglie.

In alcuni casi i giudici si sono pronunciati per la sospensione degli incontri tra genitori e figli non conviventi nei casi in cui non era possibile tenerli in sicurezza e per la loro sostituzione con visite “da remoto” attraverso videochiamate o collegamenti Skype.

Il principio e le contestazioni

L’indicazione
L’emergenza sanitaria e i limiti agli spostamenti per contenere i contagi non coinvolgono i genitori separati che devono uscire dal comune o dalla regione per incontrare i figli minorenni con cui non convivono. Sia le norme varate in primavera che quelle delle ultime settimane, infatti, non limitano i diritti dei genitori e dei figli, che ovviamente dovranno rispettare, come tutti i cittadini, le prescrizioni di tipo sanitario stabilite per contenere i contagi.
Lo chiarisce la risposta a una delle Faq sulle misure adottate dal Governo pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio: anche nelle zone rosse e arancioni «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti». Ma «gli spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori»

Le pronunce
La scorsa primavera, l’esplosione dell’emergenza sanitaria ha in molti casi acuito i contrasti tra genitori separati sulla gestione dei figli. In vari casi i genitori collocatari si sono rivolti agli avvocati per ottenere la sospensione degli incontri, mentre i non collocatari volevano proseguirli. Di fronte alle richieste, i giudici hanno ribadito che l’emergenza non aveva cancellato il diritto di visita dei figli, imponendo a volte ai genitori collocatari che si erano allontanati dal loro domicilio in vista del lockdown di tornare a casa per garantire la continuità della relazione del figlio con l’altro genitore non convivente.
Ma ci sono stati casi in cui i i giudici hanno invece reputato necessario sospendere gli incontri di persona e di sostituirli con contatti da remoto, videochiamate o Skype (Corte d’appello di Bari e Tribunale di Napoli, 26 marzo 2020). Il Tribunale di Terni (30 marzo 2020) ha autorizzato la frequentazione protetta padre-figli tramite Skype o Whatsapp con l’assistenza da remoto degli operatori dei servizi sociali

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