I graffi sul portone condominiale sono deturpamento e non danneggiamento
La fattispecie più grave sussiste solo quando l’azione delittuosa compromette la funzionalità stessa del bene o il ripristino è eccesivamente oneroso. Il deturpamento è però perseguibile d’ufficio se è commesso su bene immobile
Non scatta il reato di danneggiamento per deterioramento, ma quello di deturpamento e imbrattamento su cose immobili nel caso del portone condominiale volutamente graffiato dall’agente. L’ipotesi del danneggiamento prevede infatti che venga compromessa la funzionalità essenziale del bene o quando l’attività di ripristino sia consistentemente onerosa.
Nel caso affrontato dalla Cassazione penale con la sentenza n. 36753/2024 l’imputato aveva rovinato graffiandolo il bene condominiale imponendo un’attività di ripristino dell’estetica del bene di fatto affidabile a una normale attività di falegnameria per rimuovere i segni offensivi, che però è fuor discussione non avevano impedito la normale funzione del bene e l’uso dello stesso da parte dei condomini. Da ciò consegue l’accoglimento parziale del ricorso: in effetti il ricorrente era stato condannato per il più grave reato di danneggiamento. Il ricorso chiedeva la riqualificazione della condotta nel meno grave reato ex articolo 639 del Codice penale e l’annullamento della condanna per difetto della condizione di procedibilità della querela.
La Cassazione precisando che il fatto non costituisse danneggiamento lo ha quindi riqualificato in deturpamento, ma ha rinviato la causa in quanto - a differenza dell’affermazione contenuta nel ricorso - ha spiegato che si rientra nell’ipotesi procedibile d’ufficio e non su querela di parte essendo stato commesso il reato su un bene immobile, categoria cui certamente appartiene il portone di un edifico a questo naturalmente connesso.