Rassegne di Giurisprudenza

I limiti del sequestro probatorio eseguito presso lo studio del difensore

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto.

Difensore e difesa - Garanzie di libertà del difensore - Sequestro di documenti presso il difensore - A condizione che costituiscano corpo del reato - A pena di inutilizzabilità.
Non è sufficiente a superare il divieto sancito dall'art. 103, comma 2, c.p.p. la mera utilità probatoria dell'oggetto del sequestro, ai fini dell'accertamento dei fatti, poiché la legge esige un quid pluris che giustifichi l'interferenza nel rapporto cliente/difensore e cioè che l'atto o il documento appresi presso il difensore costituiscano appunto il corpo del reato, pena l'inutilizzabilità del sequestro stesso.
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 7 ottobre 2020 n. 27988

Difensore e difesa - Difensore penale - Garanzie di libertà - Sequestro - Condizioni - Corpo del reato - Fattispecie. (C.p.p., articolo 103)
La disciplina di garanzia del difensore di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale consente il sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa solo se e in quanto costituiscano il «corpo del reato» (cfr. articolo 103, comma 2, del codice di procedura penale) (deve cioè trattarsi, secondo la nozione delineata dall'articolo 253, comma 2, del codice di procedura penale, delle cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso ovvero delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo). Non è quindi sufficiente a superare il divieto di sequestro, assistito dalla sanzione di inutilizzabilità di cui al comma 7 dello stesso articolo 103, la mera «utilità probatoria» dell'oggetto del sequestro, perché la legge esige un quid pluris che giustifichi l'interferenza nel rapporto professionale cliente/difensore, e cioè che l'atto o documento appreso costituisca, esso stesso, «corpo del reato» (nella vicenda la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione il provvedimento del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro di documentazione sequestrata nello studio di un difensore indagato limitandosi a giustificare il vincolo con il rilievo che trattavasi di documentazione riguardante l'inchiesta in corso).
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 21 giugno 2018 n. 28721

Difensore e difesa - Difensore penale - Garanzie di libertà - Ispezioni, perquisizioni e sequestri - Obbligo di avviso al Consiglio dell'ordine forense del luogo - Operatività - Presenza di altri avvocati nello studio - Condizioni e limiti. (C.p.p., articolo 103)
Le garanzie formali di cui all'articolo 103, comma 3, del codice di procedura penale (avviso al consiglio dell'ordine forense), non trovano applicazione non solo nel caso in cui gli atti indicati dalla norma - ispezione, perquisizione, sequestro - debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia egli stesso la persona sottoposta a indagine, ma anche nel caso in cui nell'ufficio operino altri avvocati che rivestano peraltro la veste di meri collaboratori dell'unico titolare. Vanno seguite, invece, nel caso in cui nell'ufficio operino altri avvocati, uniti al professionista sottoposto all'attività di controllo e verifica nella forma della contitolarità o dell'associazione professionale, nell'ottica cautelativa di evitare interferenze con l'attività professionale di tali avvocati.
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 21 giugno 2018 n. 28721

Occultamento e distruzione di documenti contabili - Decreto legislativo 74 del 2000 - Decreto di perquisizione domiciliare - Articoli 250 e 252 c.p.p. - Riesame - Presupposti - Articolo 103 c.p.p. - Criteri.
La Guardia di Finanza può perquisire i luoghi dove lavora l'avvocato, indagato per reati fiscali, ma non può sequestrare i documenti relativi alla sua attività professionale. La chiarisce la Cassazione accogliendo in parte il ricorso del legale che contestava sia il diritto degli ufficiali di perquisire il suo studio sia quello di portare via gli atti. Per la Corte, l'articolo 103 del Cpp, che vieta i "sopralluoghi", è posto solo a tutela del difensore, che è tale in forza di uno specifico mandato, e non di chiunque eserciti la professione di avvocato.
Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 7 giugno 2017 n. 28069

Difesa e difensori - Garanzie di libertà - Sequestro di carte e documenti - Divieto previsto dall'art. 103, comma secondo, cod. proc. pen. - Riferibilità anche all'ipotesi di sequestri compiuti al di fuori dello studio del difensore - Sussistenza.
In tema di garanzie di libertà del difensore, mentre per le perquisizioni e le ispezioni la garanzia di cui all'art. 103, comma primo, cod. proc. pen. è collegata all'esecuzione delle stesse presso gli uffici dei difensori, per i sequestri il divieto di acquisire documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato, è collegato direttamente alle persone dei difensori, ai sensi del secondo comma del citato art. 103, in linea con quanto previsto anche dall'art. 4 della direttiva 2013/48/UE; ne deriva che il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dagli uffici dei difensori.
Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 21 aprile 2017 n. 19255