Penale

I rapporti civili tra stato e cittadino: la difesa multi-fasica del detenuto

Focus giurisprudenziale su diritto di difesa, interrelazione tra reclusione in correità ed emergenza sanitaria

di Alessandro M. Basso *

L'ordinamento giuridico italiano vigente prescrive, nella Carta Costituzionale alla prima parte rubricata "Diritti e doveri dei cittadini", una serie di principi applicabili (anche) nel settore del diritto penale ed inerenti i rapporti "civili" tra Stato e cittadino.

La suddivisione del processo penale tra procedimento e dibattimento pone numerose osservazioni da effettuare in relazione alle potestà delle Autorità giudiziarie ed ai diritti della persona sottoposta ad indagini preliminari e/o ad imputazione.

In primis, il diritto di difesa.
Il Pubblico Ministero, nell'esercizio dell'azione penale (art. 50 c.p.p.), è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi, previsti dall'ordinamento in funzione di contro-bilanciamento dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge uti dominus: tra questi, il deposito degli atti a fronte dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.

Ebbene, la persona su cui si è focalizzata l'attività di indagine da parte dell'Autorità pubblica conserva, ab origine, ogni diritto a conoscere le ragioni (anche) della propria imputazione. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve contenere, infatti, la sommaria enunciazione di ogni elemento di diritto e di fatto, spaziale e temporale inerente la questione per cui si procede (norme di legge che si ritengano violate, data e del luogo del fatto) ed, altresì, l'avvertimento di avere depositato la documentazione relativa alle indagini espletate: ciò al fine di far comprendere, ergo non più in ottica inquisitoria, le ragioni dell'attività pubblicistica svolta e di consentirne la presa visione e l'estrazione di copia da parte dell'indagato e del suo difensore.

In tal senso, quindi, gli atti non depositati non andrebbero qualificati semplicemente come "inutilizzabili" ma nulli: ciò, con l'ulteriore conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti susseguenti ad essa connessi.

E' da sottolineare che tale conseguenza deve considerarsi di carattere immediato in quanto l'eccezione di nullità, appena (o qualora) formulata ex post, sarebbe accolta, travolgendo (comunque) tutte le attività processuali già compiute (Trib. Perugia ordin. 21-10-2020).
Altro aspetto da valutare è il profilo sociale della pena, se cioè applicabile anche in caso di detenzione speciale.

All'uopo, va ricordata la disposizione di cui all'art. 27 co. 3 Cost. per effetto di cui la sanzione penale possiede ed esplica una finalità sociale ovvero rieducativa, cioè di reintegrazione nella società, e non (più) una funzione soltanto punitiva: ciò significa che l'ordinamento vieta, senza alcuna (pre-)condizione e/o limite, l'irrogazione di pene che si traducano in trattamenti contrari al senso di umanità.

In tal senso, il carcere deve, dunque, garantire il rispetto dei diritti naturali, garantendo cioè condizioni di detenzione umane, tra cui aerazione ed illuminazione, e ciò anche quando trattasi di regime detentivo speciale ex art. 41 bis l. n. 354/1975: tale principio è, peraltro, tutelato anche a livello europeo (art. 3 C.E.D.U.). Diversamente, quando le condizioni risultino degradanti, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è annullabile (Cass. Sez. I Pen. 29-10-2020 n. 30030).

Altro aspetto da considerare è quello che deriva dalla interrelazione tra reclusione in correità ed emergenza sanitaria.

Sul punto, è da dire che l'interesse pubblico, tradizionalmente inteso come posizione di supremazia dello Stato nei confronti del cittadino ed a tutela dei principi giuridici posti a presidio degli interessi della generalità, non è (sempre) da intendersi assoluto nei rapporti col detenuto: ciò, ad es., quando sono posti in pericolo i diritti che la Costituzione riconosce, qualifica, garantisce e protegge come diritti naturali ed inviolabili dell'individuo (art. 2 Cost.).

L'ordinamento, infatti, tutela, in generale ed anche in caso di soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere, le esigenze di carattere familiare: ciò non avviene, però, quando si tratti di coimputati nel medesimo procedimento per gravi reati.

In tal caso, l'interesse pubblico, derivante dalle esigenze di stretta cautela processuale (es. acquisizione della prova) finisce per prevalere e ciò anche quando si tratti di fase preliminare ed anche quando vi sia il successivo passaggio alla fase processuale.

In tal senso, nessuno dei coniugi ha diritto ad intrattenere un colloquio telefonico straordinario con l'altro, anche quando il fine sia di informarsi (reciprocamente) sulle condizioni di salute e ciò anche in caso di emergenza epidemiologica nazionale, es. da COVID-19 (Cass. Sez. II Pen. 26-10-2020 n. 29658).

E' da sottolineare che, per effetto di un'apposita norma governativa emanata con decreto legge, l'emergenza sanitaria (può) determina(re), in ambito processuale, la sospensione dei termini, compreso quello entro cui il Tribunale deve annullare, riformare o confermare l'ordinanza oggetto del riesame (art. 309 co. 9 c.p.p.): ebbene, anche in tal caso, l'ordinamento tutela il diritto di difesa, però quando espresso.

Ciò significa che, quando è stata presentata istanza di riesame della misura cautelare personale durante la vigenza della sospensione dei termini ma (quando) manchi la richiesta di trattazione del procedimento da parte del detenuto o del suo difensore, la fissazione dell'udienza può essere procrastinata, anche d'ufficio, a data successiva alla scadenza del nuovo termine e ciò anche se sia stato presente il difensore.

In altri termini, la misura cautelare può essere riesaminata durante il periodo Covid-19 esclusivamente se vi è espressa istanza di trattazione (Cass. Sez. II Pen. 21-10-2020 n. 29208).

Analogamente, peraltro, il beneficio della sospensione dei termini per l'intero procedimento viene rimosso ovvero non può essere riconosciuto se il soggetto sottoposto a misura cautelare personale abbia espressamente dichiarato di rinunciare alla sospensione dei termini con annessa richiesta di procedere al riesame (Cass. Sez. VI Pen. 04-11-2020 n. 30780).

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* Avvocato (Foro di Foggia), Docente di Diritto e giornalista pubblicista

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