Penale

I reati di estorsione e turbata libertà degli incanti possono concorrere

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di Giuseppe Amato

I reati i di estorsione e turbata libertà degli incanti, previsti, rispettivamente, dagli articoli 629 e 353 del Cp, possono concorrere formalmente, in quanto le due norme infatti hanno diversa obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale e la seconda la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private. Questo il principio della seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza8 giugno 2017 n. 28388.

Il concorso dei reati di estorsione e turbata libertà degli incanti - In termini è il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui i reati di estorsione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere formalmente nel caso in cui la condotta materiale e l'elemento soggettivo abbiano in concreto realizzato entrambi i fatti rispettivamente puniti dagli articoli 629 e 353 del Cp, dal momento che l'estorsione si caratterizza per una coartazione dell'altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, mentre il reato di turbata libertà degli incanti si connota invece per il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire o turbare la gara o allontanarne gli offerenti, e per essere reato di pericolo che si consuma nel momento e nel luogo in cui si è impedita o turbata la gara, senza che occorra né la produzione di un danno né il conseguimento di un profitto.

Pertanto, la condotta che realizzi un'estorsione non può in nessun caso considerarsi “assorbita” nel reato di turbata libertà degli incanti, né quest'ultimo può ritenersi consumato nel primo, perché diversi sono i “perimetri” di offensività che le due previsioni (diverse sia per quanto attiene all'elemento soggettivo, sia per quanto riguarda l'evento) mirano a delineare (cfr. Sezione II, 25 novembre 2011, Vitello; nonché, Sezione II, 25 settembre 2003, Ciserani).

La Corte, con l'occasione, prende espressamente le distanze dalla isolata pronuncia la quale, invece, sul presupposto che il reato di turbata libertà degli incanti ha natura plurioffensiva, tutelando la norma di cui all'articolo 353 del Cp non solo la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi partecipa a influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza e il gioco della maggiorazione delle offerte, aveva sostenuto che tale delitto non potesse concorrere, in base al principio di specialità di cui all'articolo 15 del Cp, con quello di estorsione, con la conseguenza che quest'ultimo deve ritenersi assorbito nel primo (cfr. Sezione VI, 3 marzo 2004, PM in proc. Del Regno).

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 8 giugno 2017 n. 28388

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