I riferimenti nel codice civile
I beni di nessuno
L’articolo 827 dispone la sorte del bene immobile che non appartiene a nessuno: «i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato».
La rinuncia liberatoria
L’articolo 1104 disciplina la rinuncia “liberatoria” alla quota di comproprietà. Ciascun partecipante deve contribuire alle spese per la conservazione e il godimento della cosa comune «salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto».
Condominio con divieto
Per l’articolo 1118: «il condomino non può rinunziare
al suo diritto sulle parti comuni» e «non può sottrarsi all’obbligo
di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni».