I riflessi del giudicato sostanziale nel giudizio amministrativo
Secondo i giudici di palazzo Spada il giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 Cod. civ., quale riflesso di quello formale ex art 324 Cod. proc. civ., deve sempre essere rapportato al "dedotto" e al "deducibile", ovvero alle questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o eccezione, nonché alle questioni che ne costituiscano presupposto logico e indefettibile
In una pronuncia assai recente in materia di risarcimento danni correlati all'attività illegittima della P.A., il Consiglio di Stato in funzione Giurisdizionale (sentenza n. 832/21) ha avuto modo di fare chiarezza sulla portata processuale del cd sindacato sostanziale.
Secondo i giudici di palazzo Spada il giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 Cod. civ., quale riflesso di quello formale ex art 324 Cod. proc. civ., deve sempre essere rapportato al "dedotto" e al "deducibile", ovvero alle questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o eccezione, nonché alle questioni che ne costituiscano presupposto logico e indefettibile.
Il giudicato sostanziale si forma, dunque, su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, ivi comprese le questioni e gli accertamenti che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico–giuridico ineludibile - che costituiscono il giudicato implicito - e che si ricollegano, quindi, in modo inscindibile alla decisione stessa – che rappresenta invece il giudicato esplicito – formandone l'indispensabile presupposto.
Pertanto ne deriva che il giudicato deve considerarsi formatosi, dunque, non soltanto su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto non incidentalmente decisivo, ovviamente – per quanto attiene il giudizio amministrativo impugnatorio – in relazione ai motivi di censura sollevati.
Sulla scorta di tali premesse (già ampiamente esaminate in precedente sentenza passata in giudicato tra le parti) rigettando la tesi giuridica dell'ente ricorrente ha confermato la sentenza di primo grado con la quale lo stesso ente era stato condannato (solidalmente alla Regione) al risarcimento dei danni in favore di una società che nella circostanza aveva subito un' ingiusta interruzione della propria attività a causa dell'illegittimità dell'operato dell'ente.
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