Civile

I soci di una Snc rispondono direttamente del decreto ingiuntivo non opposto

La Cassazione, sentenza n. 27367 depositata oggi, ha affermato che non scatta il principio del beneficio di preventiva escussione

di Francesco Machina Grifeo

I soci di una Snc pagano in prima persona, senza il beneficio della preventiva escussione della società, se non hanno fatto opposizione alla ingiunzione di pagamento del creditore diretta anche nei loro confronti. Le strade, dunque, si separano definitivamente e nulla conta neppure l’eventuale accoglimento dell’opposizione della società. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27367 depositata oggi, affermando un principio di diritto.

Il caso - La società creditrice aveva notificato a una Snc, nonché ai suoi due soci, un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Castrovillari, per oltre 70mila euro. Ma soltanto la società intimata aveva proposto opposizione, non i due soci. Nelle more del giudizio di opposizione (proposto dalla sola società), la creditrice aveva notificato ai soci precetto di pagamento dell’intera somma sulla base del decreto ingiuntivo ormai divenuto titolo esecutivo nei loro confronti poiché non opposto nel termine di 40 giorni.

Il tribunale e poi la corte territoriale hanno accolto l’opposizione a precetto dei soci affermando che il creditore non aveva previamente escusso il patrimonio sociale; e inoltre era ancora pendente la causa promossa (ex art. 645 c.p.c.) dalla società.

La motivazione - Per la Cassazione però il ragionamento non convince. Quanto al secondo punto, per i giudici si deve escludere che la pendenza del giudizio (in cui si è formato il titolo esecutivo contro la società) possa, anche solo temporaneamente, privare di efficacia esecutiva il titolo, anch’esso giudiziale, definitivo formato contro i soci. Dunque, il monitorio, divenuto irrevocabile nei confronti del socio, è titolo giudiziale definitivamente e incondizionatamente esecutivo. D’altra parte – osserva la decisione -, se si opinasse diversamente la domanda proposta congiuntamente anche nei confronti dei soci si risolverebbe in un pregiudizio per il creditore.

Quanto al primo punto, invece, prosegue la decisione, è vero che in linea generale, l’art. 2304 c.c. sancisce il principio di preventiva escussione del patrimonio sociale, senonché nel caso specifico, il pagamento è stato ingiunto, in un titolo giudiziale definitivo nei confronti degli intimati, in via solidale alla società e ai soci illimitatamente responsabili. E allora, i soci, essendo obbligati in via solidale, per evitare che la società creditrice portasse il titolo in esecuzione nei loro confronti, avrebbero dovuto proporre opposizione. Non essendo avvenuto, la società ha notificato atto di precetto direttamente ai soci, per un credito che è ormai non più solo un “credito sociale”, ma un “credito personale”.

È dunque errato ritenere, come hanno fatto i giudici di merito, che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per i soci, ma la loro responsabilità resta sussidiaria, con la conseguenza che la società creditrice potrebbe agire esecutivamente contro di loro soltanto dopo aver provato di aver tentato di escutere il patrimonio della società o, comunque, di averne accertato l’incapienza.

La Cassazione ha dunque affermato il seguente principio: “In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell’obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell’opposizione di quest’ultima”.

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