Codice civile: artt. 1123 e 63 disp. Att. Cod. civ

LA QUESTIONE

In caso di alienazione di unità immobiliare sita in edificio condominiale, qual è il soggetto tenuto al pagamento delle spese relative alla conservazione delle parti comuni? Come si individua il momento di insorgenza dell’obbligo di contribuzione e qual è il criterio in base al quale le spese si addebitano al venditore o all’acquirente? Quali sono i rimedi a difesa del condominio? Come devono cautelarsi le parti all’atto della stipula del rogito notarile?

Obbligazioni condominiali come obbligazioni “propter rem”

Secondo l’art. 1123 c.c., tutti i condomini, proporzionalmente al valore della proprietà di ciascuno, sono tenuti al pagamento delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.

Dottrina e giurisprudenza configurano tali obbligazioni come obbligazioni propter rem, ovvero come oneri sulla cosa che derivano e sono strettamente connessi alla titolarità ...

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