Obbligazioni condominiali come obbligazioni “propter rem”
Secondo l’art. 1123 c.c., tutti i condomini, proporzionalmente al valore della proprietà di ciascuno, sono tenuti al pagamento delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Dottrina e giurisprudenza configurano tali obbligazioni come obbligazioni propter rem, ovvero come oneri sulla cosa che derivano e sono strettamente connessi alla titolarità ...
LA PROGRAMMAZIONE - Conferenza dei servizi: sì al ruolo dell'amministrazione procedente
di Luca Emanuele Ricci