Comunitario e Internazionale

Ici, la commisione pagata dai concessionari a Poste Italiane può essere aiuto di Stato vietato

La Cgue indica alla Cassazione i criteri per valutare se sia misura imputabile allo Stato, peraltro non notificata a Bruxelles

di Paola Rossi

La Corte di giustizia dell'Unione europea fornisce alla Cassazione italiana i parametri in base ai quali valutare se costituisca un aiuto di Stato il pagamento delle commissioni a Poste Italiane da parte dei co0ncessionari della riscossione cui sia imposto l'obbligo di utilizzare un conto corrente postale per gli incassi dai contribuenti. Con la sentenza sulle cause riunite C-434/19 e C-435/19, la Cgue affronta il regime di riscossione italiano dell'imposta comunale sugli immobili, che obbligava appunto le società private che agivano come concessionari a ricevere i pagamenti tramite il servizio di Poste Italiane.
La vicenda è legata alla previsione applicata dal 1992 al 2011 secondo la quale i contribuenti Ici pagavano alle società private incaricate tramite contanti o mediante versamento su un conto corrente postale che i concessionari dovevano "necessariamente" aprire presso una qualsiasi succursale di Poste Italiane Spa. Da cui scattava l'onere del pagamento al servizio postale di commissioni per ogni singola operazione di versamento.
Il rinvio pregiudiziale dela Cassazione italiana alla Corte Ue prende le mosse proprio da due cause intentate da Poste Italiane che domandava il pagamento di tali commissioni a dei concessionari.
La Cgue chiede ai giudici italiani di verificare se sussista un vantaggio selettivo, quindi un vietato squilibrio concorrenziale, a favore di Poste italiane nel mercato interno e se tale regime di favore sia imputabile allo Stato.
Conclude la Cgue facendo rilevare che la competenza Ue in materia di aiuti di Stato non impedisce al giudice nazionale di porre una questione pregiudiziale sull'interpretazione della nozione di «aiuto». Di conseguenza la Corte Ue può fornire al giudice del rinvio i parametri interpretativi per valutare se una misura costituisca aiuto di Stato con il conseguente obbligo di notificazione alla Commissione europea. E nel caso in cui il giudice nazionale individui nell'ordinamento un aiuto di Stato illegittimo nella sostanza o nella procedura deve trarne le dovute conseguenze, anche nel caso in cui ne benefici un operatore incaricato di gestire un servizio di interesse economico generale, come la riscossione.
In sintesi, gli elementi da valutare da parte dei giudici nazionali sono:
- esistenza di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali e comunque imputabili allo Stato,
- incidenza di tale intervento sugli scambi tra gli Stati membri,
- concessione di un vantaggio selettivo al beneficiario con l'effetto o la minaccia di falsare la concorrenza.
Infine, quanto all'ulteriore questione pregiudiziale, posta dalla Cassazione, se la normativa di cui trattasi possa comportare un abuso di posizione dominante di Poste Italiane, la Corte afferma di non avere sufficienti elementi per dare una risposta.

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