Rassegne di Giurisprudenza

Idoneità genitoriale e adottabilità del minore: elementi di valutazione

a cura della Redazione Diritto

Famiglia - Minori - Stato di adottabilità - Condizione di semi abbandono - Inidoneità genitoriale - Accertamento.
L'incostanza, l'immaturità e l'incapacità dimostrate dal genitore nell'affrontare, per un periodo sufficientemente lungo, un percorso terapeutico di sostegno e di soccorso da parte dei servizi sociali ai fini di un serio tentativo di recupero dell'inidoneità genitoriale, sono elementi idonei e sufficienti a valutare i limiti nella cura del minore e a dichiarare lo stato di adottabilità dello stesso.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 10 novembre 2022 n. 33148

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Dichiarazione - Minori con genitori o parenti esistenti - Diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia d'origine - Verifica della possibilità di interventi di sostegno - Necessità - Esito - Valutazione di incapacità dei genitori e dei parenti di assicurare uno stabile contesto familiare - Conseguenze - Stato di abbandono del minore - Configurabilità.
Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 26 marzo 2015 n. 6137

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Dichiarazione - Minori con genitori o parenti esistenti - Diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine - Limiti - Tutela dell'equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore - Incapacità dei genitori e dei parenti ad assicurarlo - Conseguenze - Situazione di abbandono - Sussiste.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come "soluzione estrema", quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso; qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest'ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ne ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 20 gennaio 2015 n. 881

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Condizioni - Situazione di abbandono - In genere - Diritto del minore a vivere nell'ambito della famiglia naturale - Comprovata mancanza di capacità genitoriale per un tempo protratto ed incompatibile con l'armonico sviluppo psico - fisico del minore - Situazione di abbandono - Sussistenza - Affidamento etero - Familiare - Configurabilità - Esclusione.
L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Pertanto, è immune da vizi l'accertamento dello stato di abbandono, nel caso in cui non sia sopravvenuta l'autonomia genitoriale necessaria - pur dopo i necessari e reiterati interventi dei servizi sociali e nonostante la collaborazione e l'affetto dimostrati per il minore dal genitore - e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare, con conseguente legittimo rigetto della domanda di affidamento etero-familiare, il quale ha per legge carattere solo temporaneo.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 26 gennaio 2011 n. 1837