Penale

Ignoranza scusabile sui casi di incandidabilità della Legge Severino per il geometra

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di Andrea Alberto Moramarco

Il candidato alle elezioni, di professione geometra e condannato in passato per abuso d'ufficio, il quale abbia dichiarato pochi giorni dopo l'entrata in vigore della Legge Severino di non trovarsi in una delle situazioni di incandidabilità previste da tale legge non commette il reato di falso in atto pubblico, per difetto di consapevolezza di violare una norma penale.

L'errore sulla interpretazione della Legge Severino sui casi di incandidabilità è, infatti, da considerare scusabile per via dell'ambiguità interpretativa del suo testo, specie a pochi giorni dalla sua entrata in vigore, e dell'impossibilità di presumere che un professionista tecnico possa conoscere le diverse sfaccettature della sua esegesi. Questo è quanto afferma il Tribunale di Campobasso con la sentenza 292/2018.

Il caso - Protagonista della vicenda è un geometra e imprenditore edile molisano il quale, decidendo di candidarsi per la carica di Consigliere Regionale per le elezioni di febbraio 2013, mediante dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura attestava in data 26 gennaio 2013 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9 della Legge Severino (Dlgs 235/2012), entrata in vigore il 5 gennaio 2013. Tale dichiarazione, tuttavia, era contraria al vero, in quanto il candidato era stato condannato nel 2001 con sentenza definitiva della Corte di Appello di Campobasso per il reato di abuso di ufficio, ottenendo poi in seguito la riabilitazione. L'uomo veniva così condannato con decreto penale di condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall'articolo 483 del Cp. A seguito di opposizione, la questione passava all'esame del Tribunale dove la difesa contestava la colpevolezza dell'imputato, perlomeno sotto il profilo dell'assenza di dolo.

La decisione - Il Tribunale assolve il candidato perché il fatto non costituisce reato dando rilevanza al profilo della mancata possibilità per lo stesso soggetto di conoscere il precetto penale. E lo fa prendendo in considerazione la dichiarazione di autocertificazione; la tempistica dell'entrata in vigore della Legge Severino rispetto al momento della dichiarazione; la situazione soggettiva dello stesso candidato.

Ebbene, rileva il giudice, quanto all'autocertificazione, si trattava di un modello prestampato che conteneva in carattere corsivo di dimensioni inferiori rispetto al resto del testo l'aggiunta relativa alla insussistenza delle condizioni di incandidabilità, senza riportarne per esteso gli articoli della Legge Severino, entrata in vigore qualche giorno prima rispetto alla stessa dichiarazione.

Quanto a tale legge, poi, il Tribunale rileva che, nonostante il principio di ignoranza non scusabile della legge penale previsto dall'articolo 5 del Cp, è indubbio come «la portata contenutistica della legge Severino comporti un serio sforzo interpretativo, soprattutto con riferimento alla distinzione fra sentenze di patteggiamento e quelle di condanna». Sul punto, osserva il giudice non sussiste un qualsivoglia orientamento giurisprudenziale, dovendosi al più ritenere che «mentre per le sentenze di patteggiamento divenute irrevocabili antecedentemente all'entrata in vigore della legge Severino, le nuove regole sull'incandidabilità non operano (sulla base del principio che l'imputato che ha patteggiato lo abbia fatto sui presupposti dell'impianto normativo in essere al momento della prestazione del consenso sul patteggiamento), al contrario per le sentenze di condanna a seguito di dibattimento la legge Severino trova applicazione anche se le stesse sono intervenute antecedentemente alla sua entrata in vigore».

Tale difficoltà interpretativa, secondo il Tribunale, pone in dubbio la inescusabilità dell'errore compiuto dal candidato, semplice geometra e imprenditore edile, sulla interpretazione della legge Severino, entrata in vigore solo pochi giorni prima del fatto. In sostanza, chiosa il giudice, ritenere che un geometra, seppur candidato a imminenti elezioni, «possa cogliere, semplicemente sottoscrivendo uno scarno prestampato di richiamo a meri articoli di Legge, sottili distinzioni quale è quella citata potrebbe rappresentare una sorta di presunzione del dolo del reato».

Tribunale di Campobasso – Sentenza penale – Sentenza 22 giugno 2018 n. 292

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