Il bastone di scopa è un'arma impropria, la competenza non è del giudice di pace
Il reato di lesioni personali è procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale
In caso di reato commesso con arma impropria la competenza a decidere non è del giudice di pace ma del Tribunale. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 32139/20.
La vicenda. La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui per il reo il capo di imputazione era di lesioni personali cagionate mediante un colpo sferrato con un bastone di scopa. La condotta aveva cagionato un'infrazione costale destra, giudicata guaribile in venti giorni. A fondamento della decisione il giudice di pace aveva ritenuto inesistente la circostanza aggravante (ex articolo 585, comma1, cp) in quanto lo strumento mediante il quale erano state cagionale le lesioni alla persona offesa non era qualificabile come arma impropria. Tuttavia la Cassazione ha richiamato alcuni precedenti secondo cui "in tema di lesioni volontarie ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impropria per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sai portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona". Nel caso in esame l'originaria contestazione di fatto mai modificata dal pubblico ministero, contempla l'uso di strumento, definibile quale arma impropria, il che rende il reato di lesioni personali procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale (a fronte dell'inoperatività dell'articolo 48 del Dlgs 274/2000). Conclude la sentenza che per le considerazioni svolte la competenza per la risoluzione del caso va attribuita al Tribunale di Reggio Emilia.